Fondi europei non rendicontati: responsabilità erariale del beneficiario per indebita percezione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 132 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che presenta domanda di aiuto comunitario e ottiene il relativo contributo si inserisce ipso facto nel procedimento amministrativo diretto alla realizzazione di interessi pubblici primari, instaurando con la pubblica amministrazione un rapporto di servizio che costituisce causa occasionale e necessaria del danno. La mancata realizzazione del progetto finanziato nei tempi stabiliti, accertata a seguito di revoca del beneficio, priva di titolo l’erogazione e integra danno erariale risarcibile. Sussiste la giurisdizione contabile anche quando il beneficiario agisca come legale rappresentante di una ditta individuale, poiché i fondi di matrice europea incidono sui bilanci pubblici. La condotta è connotata da dolo intenzionale quando il beneficiario si sottrae consapevolmente agli obblighi assunti sottoscrivendo per accettazione il provvedimento di concessione.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale di euro 560.035,28, a titolo di indebita percezione di fondi europei. Il contributo, concesso in relazione a una domanda di aiuto comunitario nel quadro del PSR, era stato erogato in due tranches: una prima a titolo di anticipazione e una seconda a seguito del primo stato di avanzamento lavori.
L’Amministrazione regionale, accertata la mancata realizzazione degli investimenti approvati e il decorso dei termini, ha avviato il procedimento di revoca e ha disposto la decadenza dal beneficio con decreto dirigenziale. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia del convenuto, rilevando che l’atto di citazione era stato notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., mediante avviso di deposito presso la casa comunale e mancato ritiro nei dieci giorni successivi, con perfezionamento del procedimento notificatorio. All’udienza nessuno è comparso per il convenuto, donde la declaratoria ex art. 93, commi 1 e 5, c.g.c.
Nel merito, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità sulla sussistenza della giurisdizione contabile. Il privato che avanza una domanda di aiuto comunitario e ne ottiene il contributo si inserisce nel procedimento amministrativo volto alla realizzazione di interessi pubblici primari: la somma, di matrice europea, entra nei quadri economici nazionali e incide sui bilanci della pubblica amministrazione. Da ciò deriva il rapporto di servizio con l’amministrazione, che funge da causa occasionale e necessaria del danno e fonda la responsabilità erariale.
L’istruttoria ha confermato che il provvedimento di concessione prevedeva espressamente la decadenza dal contributo in caso di tardata o parziale esecuzione del progetto. Il documento di accettazione fissava in dodici mesi il tempo massimo per l’esecuzione degli interventi e richiamava la possibilità di decadenza totale e revoca in caso di mancato rispetto delle scadenze. Il convenuto ha beneficiato di una proroga su propria istanza e di ulteriori proroghe generali emanate dal Dipartimento regionale, ma non ha completato il progetto dopo la liquidazione del primo stato di avanzamento.
La Corte ha qualificato la condotta come antigiuridica e dolosa: il mancato rispetto della tempistica, tanto generale quanto speciale, è connotato da dolo intenzionale volto a eludere gli obblighi assunti, in nesso causale diretto con il danno. La mancata esecuzione del progetto finanziato priva di titolo l’erogazione dell’aiuto e cagiona il danno erariale. Il convenuto è stato pertanto condannato alla restituzione della somma in favore dell’ente erogatore, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese di lite a carico del soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.