Rito abbreviato contabile e pagamento integrano la definizione del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 31 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento della somma offerta ai sensi dell’art. 130 c.g.c. integra la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con rito abbreviato. Verificata la regolarità del pagamento e la sua incidenza sul rapporto controverso, il giudice contabile dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione alternativa. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dai convenuti che ha concorso a realizzarla, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. Il dissenso del pubblico ministero, fondato sulla qualificazione dolosa della condotta, non preclude l’accoglimento dell’istanza quando il Collegio ritenga di aderirvi nei termini prospettati.
Il Fatto
La Procura regionale ha agito per responsabilità amministrativa nei confronti, tra gli altri, di due soggetti che avevano rivestito la carica di amministratore unico, di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato di una società. La pretesa riguardava una somma complessiva superiore a undici milioni di euro, chiesta in solido con altri dieci soggetti e società in favore di società pubbliche e dei Ministeri competenti. Secondo la prospettazione attorea, la società, operando come ESCo, avrebbe ottenuto indebitamente certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica, mediante falsa attestazione di risparmi energetici conseguiti con progetti mai eseguiti, poi monetizzati sul mercato gestito dal GME. Il danno contestato corrispondeva al controvalore di oltre cinquantamila titoli percepiti e successivamente revocati, per effetto della decadenza comunicata dal GSE.
I convenuti, contestando la fondatezza della domanda, hanno chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di due somme corrispondenti a circa il venti e il dieci per cento della quota di responsabilità astrattamente imputabile. Il pubblico ministero ha espresso parere negativo, ravvisando il dolo nella condotta. Il Collegio ha accolto l’istanza nei termini prospettati e ha disposto il pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro trenta giorni.
La Motivazione della Corte
I convenuti hanno prodotto la documentazione attestante l’esecuzione dei pagamenti, depositando le contabili dei bonifici e le reversali di incasso rilasciate dalla Ragioneria Generale dello Stato. La regolarità della documentazione è stata verificata con l’adesione del pubblico ministero nella camera di consiglio.
Il Collegio ha quindi accertato l’avvenuto pagamento della somma e ne ha tratto la conseguenza giuridica: sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. Sul punto la sentenza richiama il precedente della Corte dei conti, Sez. III App., n. 104/2018.
Sul regime delle spese, la Corte valorizza la natura deflattiva del rito e il contegno processuale dei convenuti, che hanno cooperato alla definizione alternativa del giudizio. Questi elementi giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
In dispositivo, visti gli art. 130, comma 8, c.g.c., il Collegio dichiara estinto il giudizio nei confronti dei due convenuti, con spese compensate, e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. La sentenza dispone inoltre l’annotazione prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei dati personali delle persone fisiche indicate.
Nota della Redazione
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