Attività extralavorativa non autorizzata del pubblico dipendente e occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 81 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che svolga incarichi retribuiti in assenza di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, o eccedendo i limiti dell’autorizzazione ottenuta, viola l’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 ed è tenuto a riversare il compenso percepito nel conto dell’entrata dell’ente. L’omessa comunicazione degli incarichi, in presenza di un obbligo di legge, integra occultamento doloso ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data di scoperta dell’illecito e non dalla sua commissione. L’illecito è connotato da dolo quando il dipendente, consapevole delle prescrizioni imposte, organizzi l’attività in modo da trarne un profitto personale in spregio alle condizioni autorizzative. In presenza di illecito doloso non è esercitabile il potere riduttivo.

Il Fatto

La Guardia di Finanza trasmetteva alla Procura regionale una notizia di danno a carico di un dipendente a tempo pieno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per aver svolto attività extralavorativa in violazione delle norme in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. Il dipendente aveva ottenuto dall’amministrazione, nel 2004, un’autorizzazione allo svolgimento di attività di volo finalizzata al mantenimento dei requisiti aeronautici, ma a condizione che fosse resa a titolo gratuito, senza esercizio di attività autonoma o subordinata e con carattere di occasionalità e saltuarietà.

Le indagini delegate all’Ispettorato della Funzione Pubblica, eseguite dalla Guardia di Finanza, evidenziavano che il dipendente aveva svolto attività di esaminatore di piloti di elicotteri presso un aeroclub privato, trattenendo i compensi versati direttamente dai piloti. Un giudizio penale per falso e truffa si concludeva con assoluzione perché non era stata raggiunta la prova che l’attività fosse stata svolta durante l’orario di servizio. La Procura contabile quantificava il danno erariale in euro 62.892,59 e citava il dipendente per il risarcimento a titolo di dolo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato pacifico che il dipendente, in costanza del rapporto di lavoro, abbia svolto attività di istruttore ed esaminatore per piloti di elicotteri, essendo uno dei pochissimi soggetti abilitati in Italia. La difesa sosteneva che l’attività fosse stata resa con modalità sostanzialmente gratuite e conformi all’autorizzazione ricevuta. Le risultanze istruttorie smentiscono tale assunto.

Dalle dichiarazioni dei piloti acquisite ex art. 351 cod. proc. pen. emerge che i piloti non si recavano mai presso la scuola di volo, ma avevano rapporti esclusivi con il convenuto, che curava ogni aspetto organizzativo, amministrativo e contabile, e pagavano direttamente quest’ultimo, prevalentemente con assegni, mentre l’aeroclub rilasciava ricevute fiscali di importo inferiore. Il raffronto tra somme incassate e fatture documenta un differenziale di euro 62.892,59, maturato negli anni 2009-2014.

La tesi difensiva della gratuità è respinta per difetto di prova e per inverosimiglianza: non si comprende perché il convenuto avrebbe svolto per anni un’attività altamente specializzata e onerosa senza alcun utile personale. La Corte osserva che la quantificazione della Procura è prudenziale, essendo emersi sui conti correnti ulteriori versamenti ingiustificati e incompatibili con lo stipendio pubblico.

Integrata la violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, la Corte ravvisa il dolo: il dipendente, pur consapevole delle condizioni poste dall’autorizzazione, organizzò un vero e proprio business finalizzato a generare rilevanti profitti, senza cessare neppure dopo le diffide. Quanto alla prescrizione, il termine decorre dalla scoperta dell’illecito, coincidente con la prima relazione della Guardia di Finanza del 23.03.2017; l’omessa comunicazione degli incarichi integra occultamento doloso, non essendo l’amministrazione in grado di verificare i rapporti bancari dei dipendenti. La notifica dell’atto di costituzione in mora del 02.02.2022 esclude il decorso del termine.

La Corte esclude infine la riduzione per concorso del fatto colposo del creditore, essendosi l’ente attivato tempestivamente e avendo il convenuto ostacolato l’istruttoria, e ribadisce che il potere riduttivo non è esercitabile in caso di illecito doloso. Il convenuto è condannato al pagamento della somma già rivalutata, oltre interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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