Conto giudiziale dei titoli azionari, legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 151 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione societaria non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Nel Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al Sindaco, organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale reso da un soggetto privo di tale qualifica è improcedibile, non essendo egli legittimato a renderlo. Il conto deve contenere la descrizione e la consistenza dei titoli, le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari, e va reso anche per i titoli dematerializzati.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale è investita del giudizio sul conto giudiziale per l’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto è stato reso dal direttore generale della medesima società.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., per la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando un orientamento contabile secondo cui il conto è dovuto non dal detentore materiale dei titoli, ma dal titolare della disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non essendo il soggetto qualificabile come consegnatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla procedibilità del conto relativo ai titoli azionari reso dal direttore generale della società partecipata. La questione riguarda l’individuazione del soggetto legittimato a rendere il conto: non chi detiene materialmente i titoli, ma chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
La giurisprudenza contabile richiamata (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017) ha precisato che, per il Comune, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile. La previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016 conferma che i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio sottolinea che l’agente contabile è chiamato a un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente nelle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica (sez. Toscana n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020). Da ciò deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
In coerenza, è stato rilevato che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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