Rito abbreviato contabile, spese e soccombenza virtuale dopo il pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 80 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., l’avvenuto pagamento della somma offerta nel termine perentorio assegnato dalla Sezione determina la definizione del giudizio ai sensi del comma 8 della medesima disposizione. Sulla regolazione delle spese il giudice contabile applica il principio della soccombenza virtuale, non la compensazione, ove la fattispecie non rientri in alcuno dei casi in cui l’art. 31, comma 3, c.g.c. la ammette. La fondatezza dell’assunto attoreo si valuta alla luce delle risultanze del processo penale e della sostanziale ammissione di colpevolezza del convenuto, anche when questa si sia concretizzata nell’accesso al patteggiamento. Il convenuto che acceda al rito e paghi è quindi condannato alle spese del giudizio.
Il Fatto
La Procura regionale per la Lombardia ha promosso giudizio di responsabilità nei confronti di un convenuto, già destinatario di vicenda penale definita con sentenza di applicazione della pena su richiesta. Con decreto n. 11/2024 la Sezione ha ammesso il convenuto alla definizione del giudizio con rito abbreviato, previo parere favorevole del Procuratore regionale.
In conformità alla proposta del convenuto, la Sezione ha assegnato il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento di euro 19.738,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate, fissando l’udienza in camera di consiglio per accertare l’adempimento. La parte ha depositato l’attestazione dell’incasso rilasciata dall’Ufficio legale dell’Agenzia, con nota della Banca d’Italia sulla contabilizzazione del bonifico eseguito il 28 marzo 2024. Il Pubblico ministero ha chiesto la condanna del convenuto alle spese secondo la soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende atto del pagamento della somma determinata nel termine perentorio assegnato. Ne deriva la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., norma che esaurisce la vicenda processuale una volta verificato l’adempimento.
Resta la regolazione delle spese. Il Collegio rileva che la giurisprudenza contabile non esprime un orientamento definito. Ritiene tuttavia maggiormente persuasivo l’indirizzo secondo cui non sussistono i presupposti per la compensazione, perché la fattispecie non rientra in alcuno dei casi ammessi dall’art. 31, comma 3, c.g.c.
Appare del pari condivisibile il ricorso al principio della soccombenza virtuale, richiamato nel testo con il precedente della Sezione terza centrale d’appello n. 104/2018. Il criterio consente di distribuire l’onere delle spese in base all’esito che il giudizio avrebbe avuto ove fosse proseguito nel rito ordinario.
Nel caso concreto sussistono sufficienti motivi per ritenere fondato l’assunto dell’attore. La valutazione si fonda sulle risultanze del processo penale e sulla sostanziale ammissione di colpevolezza del convenuto, concretizzatasi nell’accesso alla sentenza di patteggiamento. Il convenuto è quindi condannato alle spese, liquidate nel dispositivo in euro 93,10.
Nota della Redazione
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