Appropriazione indebita del rappresentante di società in house e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 7 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato penale che accerta l’appropriazione di somme sociali da parte del rappresentante legale di una società in house cristallizza, nel giudizio di responsabilità amministrativa, la sussistenza del fatto e della condotta dolosa, senza che l’assenza di costituzione del convenuto possa inficiare l’accertamento. Il danno all’immagine dell’ente pubblico partecipante e della società partecipata è autonomamente risarcibile quando i comportamenti illegittimi degli organi sociali, per la loro risonanza, compromettano la ragione stessa della partecipazione pubblica. La liquidazione può essere operata secondo il criterio del duplum, che opera come parametro di riferimento in ragione dell’estrema gravità dei fatti, anche se anteriori alla previsione normativa che lo ha introdotto. In difetto di richiesta specifica sulla ripartizione, il danno va distribuito in parti uguali tra gli enti danneggiati indicati in citazione.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il presidente del consiglio di amministrazione di una società in house providing, partecipata da alcuni comuni, nonché sindaco pro tempore di uno di essi. Gli si contestava di avere utilizzato somme della società, per un importo di € 55.740,45, per pagare parte del prezzo di una struttura prefabbricata destinata alla propria abitazione, mascherando le operazioni mediante fittizie posizioni debitorie. La Procura chiedeva la condanna al risarcimento complessivo di € 167.221,35, tra danno patrimoniale e danno all’immagine in favore della società e del comune.

La vicenda era già stata accertata in sede penale: il GUP del Tribunale di Bergamo aveva condannato il convenuto per appropriazione indebita e bancarotta; la Corte di Appello aveva rideterminato la pena; la Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Il convenuto non controdeduceva all’invito e non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiarava la contumacia del convenuto, ritualmente evocato in giudizio, dando atto che al momento della notifica dell’atto di citazione lo stesso non risultava interdetto.

Nel merito l’azione era ritenuta fondata. Sulla scorta degli atti versati in giudizio e alla luce del giudicato penale definitivo, risultava pienamente provata la responsabilità del convenuto per l’appropriazione, in danno della società, della somma pari a € 55.740,45, prelevata mediante assegni bancari tratti da conti correnti sociali per l’acquisto dell’abitazione privata. Il quadro probatorio evidenziava la condotta dolosa e l’assenza di circostanze esimenti idonee a ridurre l’entità del danno.

Quanto al danno all’immagine, il Collegio richiamava l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui la presenza dell’ente pubblico nella compagine sociale, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche e sostenuta da pubbliche risorse, impone agli organi sociali una peculiare cura nell’evitare comportamenti che compromettano la ragione della partecipazione o pregiudichino il patrimonio dell’ente. Il danno all’immagine dell’ente pubblico può prodursi immediatamente in capo a esso, senza identificarsi con il mero riflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2009, n. 26086). Nel caso concreto la Procura aveva dato evidenza del notevole clamor fori locale suscitato dalla vicenda, anche in ragione del fallimento della società e del ruolo di primo piano rivestito dal convenuto nella comunità.

Il Collegio riteneva applicabile il criterio del duplum, sebbene i fatti fossero anteriori alla previsione normativa che lo ha introdotto, valorizzandolo come valido parametro di riferimento in ragione dell’estrema gravità dei fatti e del ruolo non minimale sul piano istituzionale. In assenza di espressa richiesta sulle modalità di ripartizione, la somma quantificata dalla Procura veniva distribuita in parti uguali tra gli enti danneggiati richiamati in citazione: € 111.480,90 in favore della curatela fallimentare della società, sulla base della legittimazione del p.m. contabile ad agire a tutela delle società pubbliche fallite, e € 55.740,45 in favore del comune, oltre interessi legali dal deposito della sentenza. Le spese di giudizio seguivano la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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