Prescrizione del danno erariale e colpa grave dei dirigenti per omessa opposizione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 9 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità erariale coincide con il momento in cui il danno assume concretezza e attualità, cioè con l’effettivo pagamento al terzo creditore, non con la delibera di riconoscimento del debito né con la segnalazione di danno. Il dirigente che, avendo il compito di predisporre la proposta di delibera sulla costituzione in giudizio, si limiti a inoltrare una richiesta di relazione a un altro settore e trascuri il seguito, omettendo di sollecitare, segnalare l’inerzia al segretario comunale o riferire alla Giunta, integra colpa grave per la violazione dei doveri di servizio, essendo irrilevante che l’inerzia sia concorsa con quella di altri soggetti. Il Segretario comunale risponde solo se provato che fosse a conoscenza dell’inadempimento del dirigente, presupposto indefettibile dell’esercizio del potere surrogatorio. Il giudice contabile può fare uso del potere riduttivo per contenere il danno tenendo conto delle peculiarità organizzative dell’ente e del diverso apporto causale.
Il Fatto
Il Comune di Limbiate riceve nel settembre 2014 la notifica di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su istanza di una ditta per lavori stradali asseritamente eseguiti tra il 2004 e il 2008, dell’importo di oltre 384.000 euro. La dirigente del settore legale inoltra una mail alla dirigente del settore tecnico chiedendo una relazione tecnica per predisporre la delibera di opposizione, fissando il termine di quaranta giorni. La relazione non giunge nei termini e l’ente perde la possibilità di opposizione tempestiva, avvia un contenzioso tardivo e infruttuoso e infine corrisponde al creditore quasi 490.000 euro, tra capitale, interessi e spese. Dopo la sanzione disciplinare irrogata a due dirigenti e la verifica interna, la Procura regionale cita in giudizio le tre funzionarie per danno erariale, ripartendo l’addebito al 50%, 30% e 20%.
La Motivazione della Corte
Le convenute eccepiscono la prescrizione, individuando il dies a quo nelle delibere di riconoscimento del debito del 2015 e del 2018, o nella segnalazione del 2014. Il Collegio respinge l’eccezione richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui il fatto dannoso si identifica con la modificazione patrimoniale negativa e diviene irreversibile solo con l’effettivo pagamento (SSRR 14/2011/QM; SSRR 5/2007/QM; sez. III app. 28.1.2021 n. 37). Prima del pagamento il debito potrebbe venire meno o essere ridimensionato. Nel caso concreto la prescrizione decorre quindi dai mandati di pagamento dell’aprile e maggio 2018, rispetto ai quali l’invito a dedurre risulta tempestivo ai sensi dell’art. 66 c.g.c..
Nel merito, il Collegio ritiene pacifico il rapporto di servizio e, quanto alla dirigente del settore legale, afferma che ella avrebbe dovuto seguire la pratica dall’inizio alla fine, dando impulso all’istruttoria, monitorando i termini e, in caso di inerzia altrui, sollecitando la collega o segnalando il ritardo al segretario comunale. L’unica attività svolta è consistita in una mail, seguita dal disinteresse per l’esito. Tale condotta viola i doveri di economicità, efficienza ed efficacia e integra la colpa grave. La tesi difensiva che attribuisce il danno ai ritardi del settore tecnico conferma anzi la negligenza, perché la dirigente era consapevole della scadenza e nulla ha fatto per evitare il pregiudizio.
Quanto alla dirigente del settore tecnico, la Corte rileva che non rispose alla richiesta di relazione, pur potendo e dovendo farlo, anche solo per confermare che nulla vi era da aggiungere a quanto già agli atti. La richiesta di un incontro, non reiterata, non vale a superare la contestazione di grave negligenza.
Il Collegio esclude invece la responsabilità del Segretario generale. Il regolamento prevede il potere di sostituzione previa diffida, ma perché il segretario possa attivarsi occorre che sia a conoscenza dell’inadempienza; nel caso di specie tale consapevolezza non è provata, essendo stata la comunicazione ricevuta solo per conoscenza. La convenuta va pertanto assolta.
Sussiste il nesso causale rispetto alle due dirigenti, secondo il criterio della condicio sine qua non, ma con incidenza non equivalente: la condotta della responsabile del settore legale ha inciso sulla totalità del danno, comprese le spese dell’opposizione tardiva, e riveste ruolo preponderante. Quanto alla quantificazione, la Corte esclude la deduzione dei lavori asseritamente eseguiti, per difetto di documentazione contabile e disallineamento temporale. Esercita tuttavia il potere riduttivo ex art. 52, comma 2, R.D. n. 1214/1934 e art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, tenendo conto della dimensione dell’ente, del carico di lavoro, della disorganizzazione e dell’incertezza sull’esito del giudizio di opposizione, e liquida il danno in 150.000 euro a carico della prima e 25.000 euro a carico della seconda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.