Restituzioni simulate dall’economo e ammanco alla struttura sanitaria (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 93 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la regolarità della gestione dell’agente contabile va accertata con riferimento all’effettiva provenienza delle somme restituite. La restituzione eseguita mediante accredito proveniente da un conto corrente della stessa amministrazione creditrice, sul quale l’agente sia delegato ad operare, non integra un’adempimento ma una simulazione di restituzione: le somme, in realtà, non fuoriescono dal patrimonio dell’ente e l’agente risponde dell’ammanco per l’intero importo non riversato. Le restituzioni effettuate con modalità tracciabili da conto dell’agente, o in contanti dopo la cessazione del rapporto, superano invece il rilievo in punto di provenienza. La discordanza tra i dati esposti nel conto giudiziale e quelli effettivi delle gestioni integra irregolarità formale del conto.

Il Fatto

La vicenda riguarda tre conti giudiziali relativi alla gestione economale delle spese per il personale comandato in trasferta presso un presidio ospedaliero, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017. I conti sono stati rimessi al Collegio dal Magistrato istruttore, che ne ha ritenuto la irregolarità sotto il profilo del ritardo nelle restituzioni, della mancata produzione degli estratti conto comprovanti la provenienza delle somme e della discordanza dei dati contabili.

I conti, redatti dopo la chiusura degli esercizi, sono stati depositati solo nel maggio 2021. La questione decisiva è divenuta la reale origine delle somme riversate all’ente creditore, poiché non era chiaro se il denaro restituito provenisse effettivamente dal patrimonio dell’agente contabile o da fondi della stessa amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affrontato il profilo della tardività delle restituzioni. La Corte ha osservato che tutti i conti provengono da giudizio di resa del conto: la redazione tardiva spiega il ritardo nei versamenti, poiché il primo conto è stato depositato a maggio 2021 e i versamenti eseguiti a giugno, mentre per gli altri esercizi i riversamenti sono avvenuti il giorno precedente la stesura. Sotto questo aspetto il rilievo è superato.

Quanto alle discordanze contabili, la Corte ha confermato la tesi dell’Istruttore per i primi due conti, nei quali la somma destinata alle emergenze non era stata utilizzata ma risultava ugualmente riportata tra gli importi del conto giudiziale. Ne deriva un sicuro profilo di irregolarità formale.

Il nodo centrale ha riguardato le modalità delle restituzioni. La Corte ha distinto tre gruppi di operazioni. Tre riversamenti sono stati eseguiti con bonifico da conto corrente intestato all’agente: di essi la provenienza è provata e il rilievo dell’Istruttore deve dirsi superato. Due restituzioni sono state eseguite in contanti, con modalità non tracciabili, ma alla data dei versamenti l’agente era già in quiescenza: non vi è prova che siano stati impiegati fondi dell’amministrazione e anche per questa parte il rilievo è superato.

È invece rimasta ferma la criticità relativa alla restituzione del 2017. Dalla documentazione acquisita e dall’ispezione della Guardia di Finanza è emerso che la somma è stata accreditata da un conto corrente intestato alla stessa ASP, sul quale l’agente era delegato ad operare. Le somme “restituite” provenivano dunque da altro conto della medesima beneficiaria. In quella data l’agente era ancora in servizio e ha sottratto indebitamente somme all’ente, simulando una restituzione a proprio carico.

La Corte ha quindi dichiarato irregolari tutti e tre i conti e ha condannato l’agente a restituire l’ammanco in favore della struttura sanitaria, oltre interessi legali, con condanna alle spese processuali e trasmissione della sentenza alla Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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