Inammissibile il conto del consegnatario per beni in uso agli uffici (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 474 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili inventariati e assegnati agli uffici destinatari è titolare di un debito di vigilanza e non di un debito di custodia: come tale va qualificato agente amministrativo ed è escluso dall’obbligo di resa del conto giudiziale. L’art. 74 del r.d. n. 2440/1923 impone la resa del conto ai soli agenti che abbiano maneggio di denaro o debito di materia, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti inventariali. Il debito di custodia presuppone la gestione di cassa o di magazzino, con presa in carico e scarico dei beni: ne restano fuori la gestione di immobili e quella di volumi e riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca, considerati immobili ai fini inventariali dall’art. 7 del r.d. n. 827/1924. Il giudizio di conto promosso nei confronti di chi non è obbligato alla resa è inammissibile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per la Campania è investita del giudizio di conto relativo al rendiconto reso, per l’esercizio finanziario 2022, dal consegnatario dei beni mobili inventariati di un dipartimento universitario. La gestione riguardava un periodo infrannuale, dal 3 agosto al 31 dicembre 2022, in esito a un avvicendamento nell’incarico.

Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva prospettato tre profili di improcedibilità: l’insussistenza dell’obbligo di resa per i beni mobili senza obbligo di custodia già immessi in uso presso gli uffici; l’insussistenza dell’obbligo per i volumi e le riviste riconducibili al catalogo della biblioteca; l’assenza di prova di un regolare passaggio di gestione in corso di esercizio. L’agente contabile si costituiva chiedendo l’improcedibilità del conto; la Procura concludeva per l’inammissibilità o l’improcedibilità o, in subordine, l’irregolarità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la distinzione tra le due figure di consegnatario. Ai sensi dell’art. 74 del r.d. n. 2440/1923, sono tenuti a rendere il conto gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano maneggio di denaro ovvero debito di materia, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell’ente. Restano esclusi i beni immobili e quelli considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari.

Da ciò deriva la bipartizione. I consegnatari per debito di custodia sono agenti contabili e sono obbligati alla resa del conto giudiziale; i consegnatari per debito di vigilanza sono agenti amministrativi e ne sono esclusi. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino, con obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il debito di vigilanza attiene invece alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e alle scorte operative assegnate all’ufficio.

La Corte enuncia il criterio distintivo: sussiste l’obbligo di custodia quando i beni non sono stati dati in uso ai dipendenti o a terzi, ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto alla loro conservazione; ricorre invece l’obbligo di vigilanza ogni qualvolta i beni, previamente inventariati, siano messi in uso mediante materiale consegna agli utilizzatori.

Su queste basi, la Sezione esclude l’obbligo di resa per gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi assegnati all’ufficio destinatario. Analoga conclusione vale per la gestione di beni immobili, incompatibile con il concetto di debito di custodia, che presuppone presa in carico e scarico; il conto eventualmente reso è di natura amministrativa e non giudiziale. Quanto ai volumi e alle riviste del catalogo della biblioteca, l’art. 7 del r.d. n. 827/1924 li considera immobili agli effetti inventariali.

Ne segue la qualificazione del consegnatario come agente amministrativo e l’inammissibilità del giudizio. L’assorbimento del rilievo sull’assenza di prova del regolare passaggio di gestione consegue alla pronuncia in rito. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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