Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 101 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente pubblico che sia titolare di un mero debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei conti. La distinzione rispetto al debito di custodia dipende dalla natura della funzione esercitata: solo chi gestisce e custodisce beni in magazzino, destinati alla distribuzione ad altri soggetti, assume la responsabilità contabile tipica dell’agente contabile, con inversione dell’onere della prova in caso di ammanchi. Il soggetto con debito di vigilanza risponde in sede amministrativa dell’uso corretto e diligente dei beni assegnati e redige l’inventario con valenza di conto amministrativo, ma non è destinatario dell’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti va pertanto dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativamente previsti.
Il Fatto
La vicenda riguarda un’agente contabile in servizio presso un Comune, chiamata a rendere il conto giudiziale per un esercizio finanziario in relazione ai beni mobili del Servizio autonomo Farmacia comunale cui era preposta. Il magistrato incaricato dell’istruttoria, con apposita relazione, ha rilevato profili di irregolarità formale: il conto, redatto sul modello di legge, risultava firmato dalla consegnataria ma privo del visto del responsabile del servizio finanziario; la trasmissione all’Amministrazione e il deposito presso la Sezione erano avvenuti oltre il termine; mancava la relazione dell’organo di controllo interno.
Sul piano sostanziale, il magistrato istruttore ha evidenziato che il documento elencava 64 beni mobili senza individuare quelli per i quali era configurabile un debito di custodia, ricomprendendo invece tutte le voci delle immobilizzazioni dell’ufficio di pertinenza. Ha quindi rimesso al Collegio la questione preliminare di ammissibilità e procedibilità del conto. La consegnataria, costituitasi tramite difensore, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, sostenendo di aver sempre svolto funzioni di mera utilizzazione dei beni e non di gestione di magazzino; il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la gestione del denaro e dei beni pubblici è assoggettata a un sistema di controlli rigorosi, del quale la resa del conto giudiziale costituisce elemento fondamentale. Su tale premessa costruisce la distinzione tra le due figure di consegnatario, richiamando l’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924, a norma del quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari per debito di vigilanza dall’obbligo di resa.
Il debito di custodia implica responsabilità diretta per la conservazione e la movimentazione dei beni affidati, con obbligo di rendicontazione analitica dei movimenti in entrata e in uscita e responsabilità personale per ammanchi e irregolarità. Il debito di vigilanza, invece, non comporta gestione materiale: si configura quando il soggetto fruisce dei beni per lo svolgimento delle proprie funzioni, con l’onere di impiegarli per le finalità istituzionali e con la diligenza del buon padre di famiglia, redigendo un inventario avente valenza di conto amministrativo.
La Corte richiama sul punto la giurisprudenza contabile secondo cui i dipendenti che si limitano a utilizzare beni mobili per adempiere ai propri obblighi di servizio rispondono solo per violazione del debito di vigilanza, senza inversione dell’onere della prova a loro carico in caso di furto da parte di terzi (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale siciliana, sentenza n. 81/1988), e devono adottare le cautele possibili per conservarli ed evitare furti (sentenza n. 25/1990).
Il Collegio precisa poi che, nel modello statale estensibile agli enti locali, l’obbligo di custodia persiste fino all’assegnazione dei beni ai vari uffici e che il passaggio al soggetto utilizzatore richiede una procedura formalizzata mediante verbale, con descrizione dei beni, verifica dello stato di conservazione, data di consegna e identificazione delle parti. Il consegnatario principale mantiene comunque un’attività di coordinamento e aggiornamento del patrimonio mobiliare, anche in presenza di sub-consegnatari.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il documento depositato contiene una elencazione generale di beni iscritti in inventario, tra i quali non sono individuabili quelli riferibili a una gestione configurabile come custodia in senso tecnico. Si tratta di beni mobili in uso comune al servizio per l’espletamento delle normali funzioni istituzionali, non di beni custoditi in magazzino e destinati alla futura distribuzione. Ne consegue il riconoscimento di un mero debito di vigilanza e l’assenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale, fermo restando il dovere di redigere e presentare al Comune il conto amministrativo in forma di inventario. Il giudizio di conto è quindi dichiarato improcedibile; le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
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