Reddito di cittadinanza e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 423 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza non integra un contributo di scopo bensì un mero sussidio pubblico a finalità solidaristico-assistenziale, erogato in favore di soggetti indigenti per contrastare la povertà. Esso non conferisce al beneficiario alcuna gestione di risorse pubbliche né lo inserisce funzionalmente nell’organizzazione amministrativa, difettando sia una puntuale finalità pubblicistica sia un’attività gestoria. Ne consegue l’insussistenza del rapporto di servizio tra percettore ed ente erogante e, quindi, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sull’indebita percezione, in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa va riassunta ai sensi dell’art. 17 c.g.c. Il contributo di scopo presuppone, in via concorrente, la provenienza pubblica delle risorse, il vincolo funzionale di destinazione a uno scopo pubblicistico con attività gestoria e un obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio il beneficiario del reddito di cittadinanza, chiedendo la condanna al pagamento, in favore dell’ente previdenziale, di una somma superiore a trentaduemila euro, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia. L’attore pubblico contestava l’omessa dichiarazione, nelle domande presentate nel 2020 e nel 2021, della situazione di detenzione del convivente, nel periodo compreso tra il 2017 e il 2021.
Secondo la prospettazione attorea, la falsa rappresentazione della situazione reale, attraverso la violazione dell’obbligo dichiarativo, aveva consentito di ottenere un beneficio maggiore del dovuto, per l’incidenza sul calcolo della scala di equivalenza prevista dall’art. 2, comma 4, d.l. n. 4/2019, in applicazione dell’art. 3, comma 13, con conseguente obbligo di restituzione dell’intero importo indebitamente utilizzato. L’elemento soggettivo era declinato in termini di dolo. Il convenuto non si costituiva e il Collegio ne dichiarava la contumacia, ancorché ritualmente evocato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione della giurisdizione contabile in materia di reddito di cittadinanza, rilevandone i difformi orientamenti. Richiamato l’orientamento secondo cui le questioni di puro diritto afferenti allo ius dicere possono essere decise d’ufficio senza previa segnalazione alle parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c., il Collegio osserva che la Procura aveva già preso posizione sul tema e che la parte convenuta, optando per la contumacia, aveva rinunciato a contraddire anche in punto di giurisdizione.
Il punto centrale è la verifica del rapporto di servizio tra amministrazione danneggiata e autore dell’illecito, quale presupposto della giurisdizione contabile. La giurisprudenza prevalente ravvisa tale rapporto nei contributi di scopo, individuando tre requisiti concorrenti: la provenienza pubblica delle risorse, il vincolo funzionale di destinazione a uno scopo pubblicistico con attività gestoria e l’obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente. Da essi vanno tenuti distinti i meri sussidi, erogazioni con finalità solidaristico-assistenziale che non implicano alcuna gestione di denaro pubblico.
Il Collegio aderisce all’orientamento maggioritario della Sezione e inquadra il reddito di cittadinanza tra i meri sussidi. Ne evidenzia la natura di misura di solidarietà volta ad assicurare agli indigenti una minima fonte di sostentamento, senza imporre alcuna attività gestoria in capo al percipiente. Si discosta così dalla pronuncia della II Sezione d’appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva affermato la giurisdizione contabile valorizzando la finalità di inclusione occupazionale.
Secondo il Collegio, la finalità occupazionale evocata dal d.l. n. 4/2019 non attribuisce al percettore la qualifica di gestore di risorse pubbliche. I meccanismi di condizionalità del patto per lavoro, richiamati dall’art. 4 del decreto, non hanno avuto riscontro effettivo nella prassi e non richiedono alcun facere del beneficiario, se non la disponibilità ad accettare proposte predisposte dall’apparato pubblico. L’erogazione del beneficio anche agli inoccupabili assoluti e il fallimento delle figure professionali dei navigator confermano la natura assistenziale della misura.
Ne consegue che il beneficiario è mero destinatario di risorse pubbliche prive di vincolo di destinazione, erogate nell’ambito delle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Escluso in radice l’inquadramento tra i contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio, il Collegio dichiara, in via preliminare ed assorbente, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa andrà riassunta nei modi e termini dell’art. 17 c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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