Prescrizione del danno erariale da mancata riscossione TARSU e decorrenza dalla decadenza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 47 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel danno erariale da mancata entrata di natura tributaria la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento decorre non dal momento in cui il tributo avrebbe dovuto essere incassato, ma dalla data in cui il credito è divenuto non più esigibile per decadenza o prescrizione, e quindi il danno da potenziale è divenuto certo ed attuale. Nel caso in cui l’ente locale abbia scelto di avvalersi del sistema di riscossione coattiva tramite ruoli affidati al concessionario, trova applicazione il termine annuale di cui all’art. 72 d.lgs. n. 507/1993, non il più lungo termine triennale previsto dall’art. 1, comma 163, legge n. 296/2006. La scelta della modalità di riscossione spetta agli organi di indirizzo politico-amministrativo e non alla struttura burocratica, che vi deve dare attuazione senza deroghe episodiche.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio una dirigente del settore economico-finanziario del Comune e un responsabile del procedimento del Servizio Tributi, contestando loro il danno derivante dalla mancata riscossione coattiva della TARSU per le annualità 2011 e 2012, con conseguente decadenza e prescrizione dei crediti tributari, e dalla spesa sostenuta per un parere legale.
Secondo l’accusa, l’ente aveva scelto di affidare la riscossione coattiva al concessionario pubblico, ma i ruoli non erano stati formati e consegnati nei termini, così determinando il definitivo mancato introito. I convenuti eccepivano la prescrizione della pretesa erariale, oltre all’insussistenza della colpa grave, del nesso causale e del danno nel quantum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione pregiudiziale di prescrizione. Richiamato l’art. 5, comma 2, legge n. 20/1994 e l’art. 2935 cod. civ., si afferma che, nel danno da mancata entrata tributaria, il dies a quo va individuato nel momento in cui il credito è divenuto non più esigibile per maturata decadenza o prescrizione, non nel momento in cui il tributo avrebbe dovuto essere introitato.
Dirimente è quindi la verifica del regime di riscossione concretamente adottato dal Comune. Dagli atti emerge che l’ente aveva optato per la riscossione tramite ruoli affidati a Equitalia, come confermato dalle deliberazioni di Giunta richiamate e dal parere reso in favore dell’ente.
Richiamata la giurisprudenza della Cassazione (tra cui Cass. civ. Sez. V ord. n. 14043/2019 e Cass. n. 1503/2016), la sentenza afferma che l’art. 1, comma 163, legge n. 296/2006 riguarda ipotesi di riscossione diversa dal ruolo, restando applicabile l’art. 72 d.lgs. n. 507/1993. Ne deriva che la formazione e la consegna del ruolo al concessionario devono avvenire entro l’anno successivo a quello per cui il tributo è dovuto.
Accertato che i ruoli per il 2011 e il 2012 non sono stati consegnati nei termini, la responsabilità amministrativa per danno da mancata entrata è maturata rispettivamente al 31/12/2017 e al 31/12/2018. Poiché gli inviti a dedurre sono stati notificati nel 2022 e nel 2023, la prescrizione quinquennale è maturata: la pretesa della Procura è pertanto tardiva, non risultando alcun occultamento doloso del danno.
Quanto alla seconda posta, il Collegio ritiene che la richiesta del parere legale fosse giustificata dalla complessità e dalla stratificazione della normativa, così da escludere profili di responsabilità. La domanda risarcitoria è rigettata e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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