Estinzione del giudizio di conto per decorrenza del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 152 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul conto si estingue ex lege decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione, senza che sia stata depositata la relazione del magistrato istruttore ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c. o siano state elevate contestazioni a carico del contabile. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, e prescinde da una pronuncia formale, che resta tuttavia necessaria per le conseguenti determinazioni. Termine iniziale è il deposito effettivo del conto, anche se avvenuto a mezzo PEC secondo la disciplina transitoria, e non l’acquisizione al sistema informatico. Il successivo invio del medesimo conto tramite SIRECO non ha efficacia interruttiva o novativa del termine decadenziale, non essendo prevista alcuna causa di sospensione o interruzione diversa da quelle tassativamente contemplate.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto riferibile all’economo di un Ateneo per l’esercizio 2017. Il magistrato istruttore, con relazione depositata il 3.12.2024, rilevava una serie di criticità della gestione del fondo economale, tali da precludere il discarico dell’agente: superamento della dotazione mediante reintegri in corso di esercizio, causali generiche delle uscite, assenza di specifica disciplina regolamentare del fondo e modalità di rendicontazione non conformi all’art. 140, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016.

Costituitosi, l’agente contabile eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del quinquennio dall’art. 150 c.g.c., assumendo che il conto era stato trasmesso il 17.7.2018, mentre la relazione di irregolarità era stata sottoscritta solo il 3.12.2024. Nel merito chiedeva dichiararsi la regolarità del conto, l’assenza di ammanchi e il proprio discarico. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto dell’eccezione e per il non discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare, ricostruendo il quadro normativo di riferimento. L’art. 150 c.g.c. dispone che il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’art. 145, comma 4, c.g.c. o siano state elevate contestazioni a carico del contabile. Le norme si applicano, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, a tutti i conti presentati dopo il 7 ottobre 2016, a prescindere dall’esercizio cui si riferiscono.

Il punto decisivo è l’individuazione del momento del deposito. La difesa ha dimostrato che il conto era stato presentato per la prima volta il 17 luglio 2018 tramite PEC, mentre l’acquisizione al sistema informatico è avvenuta solo il 3.12.2019, con il conto cumulativo poi suddiviso. Il magistrato istruttore aveva preso a riferimento la data del 3.12.2019, non risultando a sistema la presa in carico del 2018.

La Corte ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis. Al 17 luglio 2018 non era ancora entrato in vigore il sistema SIRECO, la cui disciplina definitiva è intervenuta con il d.P.R. n. 126/2022. Era allora consentito il deposito mediante PEC, secondo la disciplina transitoria del d.P.C.C. n. 98/2015, che all’art. 5, comma 4, fissa il perfezionamento della trasmissione telematica al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna. Il deposito tramite PEC del 17 luglio 2018 avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 18 luglio 2018.

Secondo il Collegio, la mancata formalizzazione della presa in carico dipese da disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo. Ne consegue che il termine quinquennale decorre dal 18 luglio 2018 e la relazione istruttoria, depositata il 3.12.2024, è intervenuta oltre la scadenza. Il giudizio deve pertanto ritenersi estinto.

La Corte esclude poi che il successivo invio tramite SIRECO del 3.12.2019 possa avere valenza interruttiva o novativa. L’interruzione del termine è prevista in via tassativa solo nelle ipotesi contemplate dal legislatore. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio dell’agente equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito.

Quanto alla sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 e a quella emergenziale dell’art. 85 d.l. n. 18/2020, il Collegio ne esclude il rilievo, trattandosi di attività demandata al Giudice istruttore in pendenza di giudizio. La Corte rigetta infine l’istanza di oscuramento, non essendo specificati i motivi e non risultando compromessi onore e reputazione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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