Responsabilità erariale del dirigente per tardivo riconoscimento del debito fuori bilancio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 141 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente del servizio contenzioso di un ente locale che, notificatagli una sentenza di condanna esecutiva, ometta di predisporre con urgenza la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio viola un obbligo di servizio connotato da colpa grave, perché la procedura ex art. 194 TUEL è vincolata e priva di margini discrezionali quanto all’an e al quantum debeatur. Il danno erariale risarcibile coincide con il differenziale tra quanto la sentenza imponeva di pagare e quanto l’ente ha effettivamente corrisposto a causa del ritardo. Nessun addebito può essere mosso al dirigente di ragioneria quando la proposta di deliberazione gli sia stata trasmessa solo tardivamente, giacché il parere di regolarità contabile ex art. 49 TUEL presuppone l’atto di impulso del servizio competente. Ai fini della prescrizione, il dies a quo del danno indiretto decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, con sospensione dei termini ex art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020.

Il Fatto

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. 394/2013, aveva condannato il Comune al risarcimento dei danni patiti da una cittadina per un sinistro, oltre interessi, rivalutazione, spese mediche e legali. La sentenza, notificata in forma esecutiva il 31 gennaio 2014, non veniva opposta e passava in giudicato, ma l’ente restava inerte.

A seguito dell’ottemperanza ottenuta davanti al TAR Catania, si insediava un commissario ad acta. Poiché il Consiglio comunale riconosceva il debito fuori bilancio solo nel dicembre 2017, la liquidazione commissariale comportava un esborso superiore all’importo dovuto in forza della sentenza. La Procura regionale conveniva in giudizio le due dirigenti, dell’ufficio contenzioso e della ragioneria, chiedendo la condanna al danno differenziale, ripartito in quote uguali.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di prescrizione. Richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 14/2021/QM, il Collegio ribadisce che nel danno indiretto il termine decorre dall’emissione del titolo di pagamento, perché solo con la deminutio patrimonii il pregiudizio assume i caratteri della certezza e attualità. Poiché i mandati furono emessi nel febbraio 2018 e l’invito a dedurre è del marzo 2023, il termine è rispettato anche grazie alla sospensione dei termini prevista dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, che il Collegio estende al termine sostanziale.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 194 TUEL: il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive è attività vincolata, non discrezionale, e presuppone quale necessario atto di impulso la proposta del dirigente responsabile. La trasmissione al servizio finanziario per il parere di regolarità contabile rientra nei compiti del servizio contenzioso, mentre la verifica di capienza del capitolo spetta alla ragioneria ex art. 49 TUEL.

Da qui la colpa grave della dirigente del contenzioso, che dopo la notifica del gennaio 2014 si limitò a una richiesta di rateizzazione nel luglio 2016 e trasmise la proposta solo nel settembre 2017. Le note della ragioneria del 2014 e del 2015 non la scriminano: non riguardavano alcuna proposta specifica e, come emerge dalle schede del Libro Mastro, sul capitolo dedicato residuavano somme sufficienti; in via ulteriore, nell’esercizio provvisorio la copertura era consentita dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 TUEL e del principio contabile applicato.

La Corte accoglie invece le difese sulla quantificazione: il commissario aveva erroneamente assunto a base del calcolo la sola sorte capitale, trascurando interessi, rivalutazione, spese mediche, legali e di CTU. Rideterminato il dovuto in euro 25.477,87 e il pagato in euro 28.788,09, il danno differenziale è fissato in euro 3.310,22. La dirigente di ragioneria è assolta per difetto di nesso causale, non essendole mai stata trasmessa la proposta prima del settembre 2017. La condanna della dirigente del contenzioso è contenuta nel 50 per cento, pari a euro 1.655,11, con spese di difesa della convenuta assolta poste a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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