Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione dopo interruzione (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 46 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico innanzi alla Corte dei conti, a seguito dell’interruzione del giudizio per decesso della parte, la mancata riassunzione nel termine di novanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale determina l’estinzione del giudizio. Il giudice monocratico, che nel rito pensionistico cumula funzioni istruttorie e decisorie, dichiara l’estinzione anche d’ufficio, senza necessità di pronuncia collegiale. Sulla estinzione non vi è luogo a pronuncia sulle spese, per la natura della decisione. La disciplina derogatoria sulla competenza non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge 21 luglio 2000 n. 205.
Il Fatto
Il giudizio pensionistico era stato promosso da una ricorrente, successivamente deceduta. Il decesso ha comportato l’interruzione del giudizio, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 152 del 1 luglio 2002. Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione nessuno degli eredi ha depositato in segreteria atto di riassunzione. All’udienza del 17 aprile 2024 le parti erano assenti. Il giudice è stato pertanto chiamato a verificare le conseguenze processuali della mancata prosecuzione del rapporto processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che, decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di interruzione, non risulta depositato alcun atto di riassunzione da parte degli eredi. Da ciò deriva, sul piano processuale, che il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Il giudice affronta preliminarmente una questione di carattere ordinamentale, relativa alla portata della norma sulla decisione semplificata dei ricorsi. Rileva che la disciplina derogatoria sulla competenza contenuta nella legge 21 luglio 2000 n. 205 è di stretta interpretazione, in quanto incide in termini derogatori sulla competenza generale. La norma non è pertanto estensibile oltre i casi espressamente contemplati, quali la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
Quanto alla composizione dell’organo, la Corte osserva che nel rito pensionistico il giudice cumula le funzioni istruttorie e decisorie. Ne consegue che, sia in camera di consiglio sia in pubblica udienza, egli esercita anche le competenze che nel rito ordinario sarebbero proprie del Collegio. La decisione monocratica è quindi legittima anche in ordine alla declaratoria di estinzione.
Il percorso argomentativo si chiude con la declaratoria di estinzione del giudizio e con l’espressa statuizione di nulla per le spese, giustificata dalla natura della decisione. La pronuncia, resa in composizione monocratica di giudice per le pensioni, definisce il giudizio senza ulteriori statuizioni.
Nota della Redazione
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