Addizionale provinciale TARSU-TIA: Comune e concessionario condannati in solido (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 99 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito della Provincia relativo all’addizionale provinciale sul tributo TARSU-TIA, accertato con ordinanza-ingiunzione non opposta e divenuta titolo esecutivo, è fondato e va riconosciuto nei confronti del Comune e del soggetto incaricato della riscossione, in solido tra loro. La disciplina di cui all’art. 11, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 195/2009, conv. dalla legge n. 26 del 2010, pone a carico del Comune il calcolo della TARSU e della TIA su due distinti costi e del soggetto incaricato della riscossione l’emissione del titolo di pagamento e il trasferimento degli importi su due conti dedicati. Il mancato riversamento degli importi di spettanza provinciale integra inadempimento degli obblighi di legge e legittima la condanna solidale dei convenuti al pagamento del debito residuo, oltre interessi e spese.
Il Fatto
La Provincia ha riassunto davanti alla Corte dei conti il giudizio nei confronti del Comune e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dopo che il Tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Con ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 2 R.D. n. 639/1910, la Provincia aveva richiesto al Comune il pagamento della quota TARSU-TIA di competenza provinciale per il triennio 2010/2012, per omesso riversamento.
L’ordinanza non era stata opposta dal Comune. Dopo successivi riversamenti il debito residuo è stato quantificato in misura minore. La Provincia ha quindi agito per il pagamento del residuo, proponendo in subordine azione di ingiustificato arricchimento. La Procura regionale ha depositato memoria conclusiva, richiamando la giurisprudenza contabile sul riparto del rischio del mancato incasso tra gli enti coinvolti nella gestione dei rifiuti.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie la domanda. Il credito ha titolo nell’addizionale provinciale relativa al tributo TARSU-TIA, dovuta dal Comune quale corrispettivo per le attività espletate dalla Provincia per conto dell’ente comunale nello smaltimento dei rifiuti.
La normativa di riferimento è l’art. 11, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 195/2009, conv. dalla legge n. 26 del 2010, che ha affidato al Comune il calcolo della TARSU e della TIA sulla base di due distinti costi, uno elaborato dalle province e uno dai comuni, con determinazione degli importi a copertura integrale dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione, le amministrazioni comunali emettono apposito elenco entro il termine perentorio del 30 settembre 2012, comprensivo di entrambe le causali.
Il comma 5-ter attribuisce al soggetto incaricato della riscossione il compito di emettere il titolo di pagamento e di trasferire, entro venti giorni dall’incasso, gli importi su due conti dedicati, uno intestato al Comune e l’altro alla Provincia. Il credito trova titolo nell’ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia ha ingiunto il pagamento, non opposta dal Comune e quindi passata in giudicato, con acquisizione di autorità di titolo esecutivo.
A seguito dei riversamenti il debito è pervenuto al minore importo indicato, per il cui pagamento la Provincia ha adito il Giudice ordinario, che si è dichiarato privo di giurisdizione, chiamando in causa anche l’Agenzia delle Entrate quale soggetto incaricato della riscossione. La Corte rileva che il debito è incontestato nell’an e nel quantum.
I convenuti sono pertanto condannati in solido al pagamento della somma residua, comprensiva degli interessi maturati sino all’emissione del provvedimento ingiuntivo, oltre ulteriori interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale dei convenuti per comunanza di causa.
Nota della Redazione
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