Incompatibilità del pubblico dipendente e danno erariale da mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 54 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato che eserciti il commercio o l’industria, ovvero assuma incarichi retribuiti alle dipendenze di privati senza autorizzazione preventiva dell’amministrazione, viola l’obbligo di esclusività desumibile dall’art. 98, comma 1, della Costituzione e dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957, richiamati dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. L’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001 impone al dipendente di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per incarichi non autorizzati. L’omesso riversamento configura responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, per il danno da mancata entrata subito dall’amministrazione. La condotta consapevole e persistente, protratta nonostante le diffide, integra l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa. La contumacia del convenuto non esonera il giudice dall’accertamento del fatto, che può fondarsi sulla documentazione prodotta dall’amministrazione e dagli organi di polizia economico-finanziaria.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un collaboratore professionale sanitario, con incarico di infermiere presso il servizio di emergenza territoriale di un’azienda sanitaria, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’azienda della somma di € 94.483,38, oltre accessori e spese. La domanda si fondava sull’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e sull’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001: il dipendente avrebbe svolto attività imprenditoriali incompatibili con il proprio status e assunto incarichi extraistituzionali non autorizzati, senza riversare all’amministrazione gli emolumenti percepiti.

La segnalazione di danno proveniva dalla direzione generale dell’azienda. Conferita delega alla Guardia di Finanza, le indagini confluivano in due relazioni. Da esse emergeva che il convenuto, titolare di partita IVA per un triennio, aveva percepito redditi per € 81.432,00 quali risultati delle dichiarazioni fiscali, altri redditi non dichiarati per € 5.811,81 e compensi per incarichi presso ditte private per € 7.239,57. Il convenuto non rispondeva all’invito a dedurre e non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituitosi. Passa quindi all’esame del merito, ricostruendo il quadro normativo. L’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 richiama la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957: il dipendente pubblico non può esercitare il commercio, l’industria o alcuna professione, né assumere impieghi alle dipendenze di privati, salvo espresse deroghe legislative.

I commi 7 e 7-bis della stessa disposizione vietano gli incarichi retribuiti non conferiti o non previamente autorizzati dall’amministrazione e qualificano l’omissione del versamento del compenso come ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione contabile. La ratio dei divieti risiede nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, di cui all’art. 98, comma 1, della Costituzione, e nella tutela del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione.

Richiamando le Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 26/2019/Q.M., il collegio afferma che il dipendente il quale abbia percepito emolumenti per attività esterne incompatibili o incarichi non autorizzati incorre in responsabilità amministrativa per danno erariale, ove abbia omesso di riversare quanto percepito all’amministrazione di appartenenza.

Nel caso concreto, la Corte accerta che il convenuto ha svolto attività imprenditoriale in qualità di titolare di ditta individuale, ha assunto incarichi alle dipendenze di privati senza richiedere autorizzazioni e ha percepito complessivamente € 94.483,38, senza riversarli nonostante le diffide formalmente ricevute. La condotta è ritenuta consapevole ed intenzionale, con violazione delle tassative disposizioni richiamate. La mancata costituzione in giudizio preclude ogni replica alle contestazioni in fatto e in diritto.

La domanda risarcitoria è pertanto accolta. Il convenuto è condannato al pagamento in favore dell’azienda sanitaria della somma di € 94.483,38, oltre rivalutazione monetaria dalla notifica dell’atto di citazione alla pubblicazione della sentenza e interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo. Le spese di giudizio sono liquidate a carico del condannato ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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