Consegnatario di beni in uso agli uffici esente dal conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 48 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando la consegna genera un vero e proprio debito di custodia, con gestione di un deposito o magazzino alimentato da flussi di carico e scarico. La mera assegnazione dei beni in uso ai singoli uffici, per le esigenze di funzionamento degli stessi, non integra una gestione contabile e resta estranea al giudizio di conto. Ne consegue che, in assenza dei presupposti normativi della resa del conto, il giudizio è improcedibile. La qualificazione del documento come conto giudiziale dipende dalla natura della gestione, non dalla compilazione su modello conforme.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dal consegnatario dei beni mobili del Comune di Massignano. Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha chiesto la declaratoria di regolarità del conto e il discarico del contabile, rilevando contestualmente profili sia formali sia sostanziali. Sul piano formale ha segnalato il tardivo deposito e la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. Sul piano sostanziale ha escluso che il documento potesse qualificarsi tecnicamente come conto giudiziale.

Il contabile, costituito con memoria, ha sostenuto la tempestività della trasmissione e l’irrilevanza delle carenze documentali, richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2/2018. Ha inoltre contestato l’esistenza di un debito di custodia sui beni elencati, chiedendo pronuncia di discarico. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità, che assume valore assorbente. Il giudizio di conto presuppone la sussistenza di un obbligo di resa del rendiconto in capo all’agente. Quando tale obbligo manca, il giudizio non può procedere nel merito.

La Corte muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dalla resa del conto i consegnatari di mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama poi la disciplina del consegnatario, chiamato a curare la gestione e la conservazione dei beni ricevuti. Il criterio distintivo è netto: la funzione di consegna non equivale di per sé a gestione contabile, ma comporta solo vigilanza sul corretto impiego dei beni e sulle scorte operative.

La giurisprudenza contabile citata dal Collegio — Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021, Sez. Veneto n. 37/2014 — conferma che solo i consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla resa del conto. Quando la giacenza presso gli uffici eccede la ragionevole necessità di funzionamento, si configura invece una vera gestione contabile, con obbligo restitutorio. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici restano esclusi, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Applicando tali principi, la Corte rileva che i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. La sola elencazione dei beni inventariati non dimostra alcuna gestione di magazzino, né la compilazione sul modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996 vale a qualificare il documento come conto giudiziale. Manca, dunque, il debito di custodia che solo fonda l’obbligo di resa.

Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile. Il Collegio compensa le spese, trattandosi di giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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