Ricevitore lotto agente contabile e danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 53 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una ricevitoria del gioco del lotto, che riscuote le entrate e custodisce denaro pubblico per conto dello Stato, riveste la qualifica di agente contabile ed è soggetto alla disciplina del R.D. n. 827/1924. Tra gestore e amministrazione sussiste un rapporto di servizio, con conseguente responsabilità per il mancato riversamento dei proventi introitati nei termini di legge e di contratto. La violazione degli obblighi di versamento genera un danno erariale corrispondente alle somme non riversate. Alla condotta illecita consegue altresì un danno da disservizio, che il giudice contabile liquida equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in presenza di un pregiudizio effettivo e concreto.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la titolare di una ricevitoria del lotto, chiedendone la condanna al pagamento di 64.206,47 euro. L’importo comprende 59.206,47 euro per il mancato riversamento dei proventi del gioco introitati nella settimana contabile tra il 26 agosto e il 1° settembre 2020, e 5.000,00 euro a titolo di danno da disservizio.

La segnalazione dell’Ufficio dei Monopoli era scaturita dal superamento della soglia di gioco, con blocco automatico dei terminali, e dal conseguente omesso versamento. Esperite le garanzie, revocata la concessione e iscritto a ruolo il debito residuo, la convenuta non si è costituita ed è rimasta contumace. Il Collegio è stato chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa e la quantificazione del pregiudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia della convenuta, ritualmente citata e non comparsa. Nel merito ha confermato la qualificazione del gestore di ricevitoria come agente contabile, richiamando la giurisprudenza contabile e civile citata dalla Procura, tra cui Cass. Sezioni Unite n. 14029/2001. Da tale qualifica deriva l’assoggettamento alla rigorosa disciplina del R.D. n. 827/1924 e l’esistenza di un rapporto di servizio con l’amministrazione.

Quanto alla condotta, la Corte ha rilevato la violazione degli artt. 28 e 30 del d.P.R. n. 303/1990 e dell’art. 2 del contratto di concessione, che impone il versamento entro il giovedì di ogni settimana contabile. Il riversamento non è avvenuto neppure dopo i solleciti e le intimazioni di pagamento, con revoca della concessione e incameramento delle cauzioni. La convenuta non ha replicato alle contestazioni, sicché la domanda risarcitoria relativa alla prima posta è stata ritenuta fondata.

Sul danno da disservizio, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui esso consiste nella disutilità della spesa, quando il servizio risulta snaturato nelle sue caratteristiche e le risorse sono distratte dalla loro destinazione. Il pregiudizio deve essere effettivo, concreto e attuale, con quantificazione affidata al prudente apprezzamento del giudice. Nella specie, le inadempienze persistenti hanno comportato costi per le attività di accertamento, di sospensione e revoca della concessione, per il recupero del credito e per il reperimento di un nuovo gestore.

Ravvisata la sussistenza del pregiudizio, la Corte ha determinato equitativamente il relativo onere in 5.000,00 euro ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.. Ha quindi condannato la convenuta al pagamento complessivo di 64.206,47 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, questi ultimi calcolati, per la prima voce, nella misura dell’art. 33, comma 2, della legge n. 724/1994. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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