Imposta di soggiorno non riversata: condanna dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 150 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile che, avendo riscosso le imposte di soggiorno per conto del Comune, ometta di riversarle, senza addurre alcuna giustificazione, non può essere discaricato del conto. Alla dichiarazione d’irregolarità del conto consegue la condanna dell’agente al pagamento della somma non riversata, oltre rivalutazione monetaria dal giorno dell’omesso versamento fino alla pubblicazione della sentenza e interessi legali da tale data sino all’effettivo soddisfo. Sono altresì dovute le sanzioni amministrative previste dalla legge, e le spese processuali seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il giudizio di resa del conto riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno relativi all’esercizio finanziario 2019, dovuti al Comune di Pesaro da una società di gestione, nella qualità di agente contabile di una struttura ricettiva.
Il conto non era stato trasmesso dall’agente, neppure a seguito del giudizio per resa di conto. Il magistrato istruttore ha quindi riferito l’irregolarità; il conto è stato compilato d’ufficio a cura del Comune, dal quale è emerso il mancato riversamento di una somma riscossa a titolo di imposta di soggiorno. Il Comune ha confermato che il pagamento, nonostante le intimazioni, non era stato eseguito. Il magistrato istruttore ha pertanto chiesto al Collegio di pronunciarsi sulla criticità, con richiesta di condanna dell’agente al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 147, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016, che regola il giudizio di resa del conto e la richiesta di condanna dell’agente contabile in caso di mancato riversamento delle somme riscosse. La questione non è di ricostruzione del rapporto, ma di verifica della regolarità del conto e delle conseguenze che ne derivano.
Dall’esame complessivo della documentazione acquisita emerge l’omesso riversamento della somma riscossa a titolo di imposta di soggiorno, per la quale non risulta fornita alcuna giustificazione. Il Collegio valorizza altresì la contumacia dell’agente contabile, che non ha partecipato al giudizio né ha contestato l’addebito.
Da tale accertamento deriva l’impossibilità di procedere al discarico. Il conto è quindi dichiarato irregolare e l’agente è condannato al pagamento della somma non riversata al Comune. La Corte precisa il criterio degli accessori: la rivalutazione monetaria decorre dal giorno dell’omesso pagamento e giunge fino alla data di pubblicazione della sentenza; sulla somma così rivalutata si calcolano gli interessi legali da tale ultima data e sino all’effettivo soddisfo.
Sono inoltre dovute le sanzioni amministrative previste dalla legge. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con condanna dell’agente contabile alla rifusione in favore dello Stato, liquidate ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
Nota della Redazione
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