Ricongiunzione contributiva e sterilizzazione della contribuzione eccedente la riserva matematica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 141 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ex art. 2, legge n. 29/1979, la pensione unica è determinata secondo le norme vigenti nella gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa, ai sensi dell’art. 7 della medesima legge. La contribuzione trasferita dalla gestione di provenienza che ecceda la riserva matematica non viene valorizzata ai fini del calcolo, con conseguente sterilizzazione di parte dei contributi versati. Tale effetto, pur comportando una possibile limitazione del trattamento pensionistico, costituisce esito di una scelta del lavoratore e non è rimesso in discussione dal giudice. L’eccezione di decadenza ex art. 205 d.P.R. n. 1092/1973 non opera rispetto alle questioni di diritto, in ragione dell’eccezionalità della norma che ne preclude l’interpretazione analogica.

Il Fatto

La ricorrente, docente di scuola media superiore, è collocata in quiescenza con pensione anticipata di anzianità dall’agosto 2019, liquidata con il sistema misto di cui all’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995. Con ricorso ha contestato il mancato ragguaglio del trattamento ai miglioramenti stipendiali retroattivi del triennio 2019/2021 e l’inesatta quantificazione del montante contributivo, in relazione al periodo oggetto di ricongiunzione dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

La ricorrente sostiene che i contributi trasferiti dalla gestione privata, pari a euro 380.061,55, dovessero essere computati nella loro esatta entità, con montante contributivo rideterminato in euro 378.129,45. L’INPS ha eccepito la decadenza e, nel merito, l’applicazione delle regole della gestione accentrante.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico rileva preliminarmente la cessazione della materia del contendere sul primo motivo, essendo intervenuta la riliquidazione del trattamento in applicazione degli aumenti contrattuali del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021.

Quanto al secondo motivo, l’eccezione di decadenza ex art. 205 d.P.R. n. 1092/1973 è respinta. Il Giudice richiama il costante orientamento del Giudice Contabile — Sez. I, sent. n. 349 del 2018, n. 94 del 2024 e n. 116 del 2025, nonché pronunce di altre Sezioni — e sottolinea l’eccezionalità della norma, che non ne consente applicazione analogica.

Nel merito, la questione riguarda l’art. 2, legge n. 29/1979. La gestione di provenienza trasferisce i contributi di pertinenza maggiorati dell’interesse composto; la gestione accentrante determina la prestazione secondo le proprie regole. Gli anni presso la gestione privata confluiscono nella gestione pubblica e sono valorizzati in funzione della riserva matematica ex legge n. 1338/1962, al netto della contribuzione versata.

Il Giudice osserva che la contribuzione versata presso la gestione privata era ampiamente superiore alla riserva matematica: ciò ha comportato un onere di ricongiunzione pari a zero, ma anche la sterilizzazione di buona parte della contribuzione, non considerata nel calcolo. Sul punto richiama Corte conti, Sez. Lombardia, n. 191/2023.

L’INPS ha applicato l’art. 7, legge n. 29/1979, secondo cui la misura della pensione unica segue le norme della gestione accentrante. Il Giudice condivide tale impostazione: la limitazione del trattamento è frutto di una scelta del lavoratore e non può essere rimessa in discussione. Non emergono evidenze che impongano rettifiche. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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