Il giudicato pensionistico copre il dedotto e il deducibile sui ratei arretrati (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 25 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sostanziale formatosi sulla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata copre, oltre al dedotto, anche il deducibile e gli accertamenti che costituiscono premessa logica indispensabile della statuizione, compresa l’individuazione del termine iniziale di decorrenza del trattamento e della prescrizione dei ratei. La successiva azione con cui il titolare del rapporto pensionistico chieda i ratei arretrati relativi a un periodo sul quale il primo giudice si è già pronunciato integra violazione del ne bis in idem ed è inammissibile, sussistendo identità di soggetti, petitum e causa petendi. Non costituisce fatto nuovo idoneo a fondare una nuova domanda il parere medico-legale acquisito e valorizzato nel primo giudizio, né il carattere solo giudiziale dell’accertamento del diritto: il diritto alla pensione sorge al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, indipendentemente dalla pronuncia che lo riconosca.

Il Fatto

Il ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito collocato in congedo, titolare di pensione privilegiata di 8^ categoria Tab. A riconosciutagli solo dal 14 settembre 1999, agisce per ottenere la liquidazione e il pagamento dei ratei di pensione maturati dal 15 gennaio 1969 al 14 settembre 1999, oltre all’annullamento del decreto ministeriale con cui gli era stata corrisposta l’indennità una tantum in luogo di pensione, pari a due annualità di ottava categoria.

Il Ministero della Difesa eccepisce l’inammissibilità per giudicato, essendo la questione già definita con la sentenza n. 35/2016 di quella stessa Sezione, confermata in appello, che aveva riconosciuto il trattamento nei limiti del quinquennio anteriore all’istanza di aggravamento del 13 settembre 2004. Il ricorrente replica sostenendo l’estraneità dei due giudizi per diversità di petitum e di causa petendi, individuata nel parere del Collegio medico-legale n. 094/2015.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dall’art. 2909 cod. civ., letto in correlazione con l’art. 324 cod. proc. civ., e ricostruisce l’estensione del giudicato sostanziale: l’accertamento fa stato tra le parti non solo per il dispositivo, ma per tutto ciò che ne costituisce il necessario ed essenziale presupposto, secondo la regola del giudicato implicito. Il vincolo opera quindi sul dedotto e sul deducibile, con i soli limiti dei fatti successivi che modifichino il contenuto materiale del rapporto e dei mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti.

Confrontando i due giudizi, il giudicante rileva piena identità soggettiva e oggettiva: il petitum consiste nel riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta a causa del servizio, la causa petendi nella sussistenza dei presupposti sanitari in relazione al medesimo rapporto giuridico. La sentenza n. 35/2016 ha accolto il ricorso nei limiti del quinquennio anteriore all’istanza di aggravamento, recependo la richiesta subordinata del ricorrente di contenere cronologicamente il periodo dei benefici economici. I ratei dal 1976 al 13 settembre 1999 risultano perciò già valutati e decisi con autorità di giudicato.

Il Collegio respinge l’argomento della sopravvenienza del titolo. Il parere del Collegio medico-legale n. 094/2015 è stato recepito e fatto proprio in via determinante nella decisione precedente: non può quindi assurgere a titolo autonomo di una nuova domanda. Quanto al preteso carattere costitutivo del riconoscimento giudiziale, la Corte distingue nettamente il momento di insorgenza del diritto da quello del suo accertamento. Il diritto sorge al ricorrere dei presupposti, anche sanitari, e doveva essere esercitato con tempestiva domanda amministrativa o giudiziale, in assenza di impossibilità o impedimenti dimostrati.

Il giudice sottolinea che doglianze avverso il decisum di primo grado andavano proposte con l’appello, sede naturale della revisio prioris instantiae. L’azione oggi riproposta mira in realtà a superare i limiti oggettivi del giudicato, in violazione del ne bis in idem. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altro motivo, integrale compensazione delle spese legali ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. e nulla per le spese di giustizia in forza del principio di gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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