Transizione alla contabilità accrual per il settore pubblico: la riforma 1.15 del PNRR e il decreto-legge n. 107 del 2026 (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 26 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riforma della contabilità pubblica finalizzata all’introduzione di un sistema unico economico-patrimoniale su base accrual, in attuazione della riforma 1.15 del PNRR, deve essere realizzata secondo un modello graduale e differenziato, che bilanci l’esigenza di rispettare le scadenze europee con le diverse condizioni di partenza dei comparti pubblici. Nell’attuazione della riforma è necessario che la Corte dei conti sia formalmente coinvolta, mediante parere obbligatorio, sia nell’approvazione e nell’aggiornamento degli standard contabili ITAS, sia nella definizione dei programmi di sperimentazione per gli enti territoriali. La coesistenza tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale richiede un coordinamento normativo con il TUEL, il d.lgs. n. 118/2011 e la disciplina dell’equilibrio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012.
Il Fatto
Le Sezioni riunite della Corte dei conti sono state convocate per l’audizione dinanzi alla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati sull’esame del decreto-legge n. 107 del 2026, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del PNRR. Nel documento approvato, la Corte limita le proprie valutazioni agli articoli da 8 a 13 del decreto, che costituiscono il momento attuativo della terza milestone della riforma 1.15, dedicata all’introduzione di un sistema contabile economico-patrimoniale unico per le amministrazioni pubbliche. La riforma, avviata con la definizione del Quadro concettuale e degli standard ITAS, è giunta alla fase della disciplina legislativa della tabella di marcia per l’adozione generalizzata del nuovo sistema contabile entro l’esercizio finanziario 2030.
La Motivazione della Corte
La Corte valuta positivamente la scelta del legislatore di adottare un approccio graduale e differenziato all’articolo 8 del decreto, che individua nel 2030 l’esercizio di piena adozione della contabilità accrual. Tale soluzione è ritenuta un punto di equilibrio tra l’esigenza di evitare periodi di implementazione eccessivamente lunghi, con i connessi rischi di reform fatigue, e quella di assicurare una tempistica adeguata per l’adeguamento delle amministrazioni, considerato il livello di maturità contabile del comparto pubblico italiano, ancora contenuto e in riduzione rispetto alle precedenti rilevazioni.
Con riferimento all’articolo 9, la Corte apprezza la procedura delineata per l’adozione e l’aggiornamento dei principi contabili, informata a criteri di tempestività e flessibilità. Viene tuttavia evidenziato che la procedura non prevede un coinvolgimento formale della Corte, la quale sarà invece chiamata, nell’esercizio dei controlli di legittimità e regolarità finanziaria, a verificarne la corretta applicazione. La Corte auspica pertanto l’introduzione di un passaggio procedurale che preveda la sottoposizione al parere delle Sezioni riunite in sede di controllo dei testi degli standard contabili e dei relativi aggiornamenti, prima della loro approvazione con decreto del MEF.
Quanto all’articolo 12, la Corte sottolinea la centralità dei programmi di sperimentazione per la produzione degli schemi di bilancio secondo il nuovo sistema. La selezione degli enti coinvolti, basata esclusivamente sulla collocazione geografica e sulla dimensione demografica, potrebbe non assicurare un’adeguata rappresentatività della platea. La Corte raccomanda che la sperimentazione non sia limitata a una mera riclassificazione dei dati della contabilità finanziaria, ma sia orientata a verificare la sostenibilità di un modello fondato sulla partita doppia gestita in modo autonomo. Viene altresì segnalata la necessità di bilanciare l’esigenza di gestione efficiente della sperimentazione con quella di coinvolgere un numero elevato di enti, per evitare atteggiamenti attendisti.
In relazione agli enti territoriali, la Corte valuta positivamente la previsione di modalità semplificate per gli enti di piccole dimensioni, ma evidenzia criticità significative sul coordinamento con la legislazione vigente, in particolare con il TUEL e il d.lgs. n. 118/2011. La coesistenza tra i due sistemi contabili, rispondendo a logiche profondamente diverse, può condurre a valutazioni differenziate rispetto allo stesso fenomeno gestionale. La Corte segnala inoltre l’opportunità di valutare le implicazioni del completamento del passaggio all’accrual sulla definizione dell’equilibrio di bilancio contenuta nella legge n. 243/2012.
Nota della Redazione
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