Responsabilità contabile del sindaco e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 26 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, il versamento effettuato da un terzo a titolo di rimborso della somma pagata dall’ente rimuove la diminuzione patrimoniale che costituisce il presupposto del danno erariale. Venuta meno la postazione di danno, la domanda del pubblico ministero contabile resta priva di oggetto e deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio. La pronuncia non richiede l’accertamento nel merito della condotta del convenuto, poiché la sopravvenuta reintegrazione patrimoniale esaurisce l’interesse all’azione. La compensazione delle spese è giustificata dalla intervenuta soddisfazione dell’ente a opera di soggetto diverso dal convenuto.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il sindaco di un comune molisano, chiedendone la condanna al pagamento di poco più di seimila euro in favore dell’ente. La contestazione riguardava la mancata richiesta di rinnovo, nei termini di legge, dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue relativa all’impianto di depurazione comunale. Da tale omissione era derivata l’irrogazione, da parte dell’agenzia regionale per l’ambiente, di una sanzione amministrativa a carico del sindaco e, in solido, del comune.

Il requirente sosteneva che il convenuto, quale titolare dello scarico e legale rappresentante dell’ente, avesse omesso i doveri di indirizzo e vigilanza, non attivandosi né in sede amministrativa né in sede di impugnazione, e neppure stimolando gli uffici. Il convenuto eccepiva l’improcedibilità della domanda e l’assenza del danno, deducendo che la società concessionaria del servizio idrico aveva integralmente rifuso l’importo anticipato dal comune, con conseguente difetto di legittimazione passiva e, nel merito, estraneità dell’ente e del sindaco al procedimento di rinnovo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse da un fatto sopravvenuto e documentato: con quietanza del tesoriere comunale, l’ente ha incassato dalla società concessionaria della gestione del servizio idrico la somma corrispondente alla sanzione pagata. Il versamento è stato effettuato proprio a titolo di rimborso di quanto anticipato dal comune.

Da tale circostanza il giudice contabile trae la conseguenza decisiva: la diminuzione patrimoniale inizialmente subita dall’ente risulta rimossa. Il pregiudizio erariale, elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, viene meno per effetto della reintegrazione finanziaria intervenuta nelle more del giudizio.

La Corte rileva altresì che le parti concordano sull’avvenuta verificazione del fatto. Tale concordia rende superfluo ogni accertamento in ordine alla vicenda dedotta, con la conseguenza che il collegio non è chiamato a scrutinare né la sussistenza del rapporto di servizio, né l’elemento soggettivo, né l’imputazione della condotta al convenuto o ai dirigenti preposti ai settori interessati.

La definizione del giudizio avviene quindi sul piano processuale, mediante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che il dispositivo traduce in estinzione del giudizio. Sulle spese il Collegio opta per la compensazione, valorizzando il fatto che il pagamento è stato eseguito da un soggetto diverso dal convenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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