Conto giudiziale delle partecipazioni redatto al valore reale non nominale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 425 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto avente ad oggetto la gestione di titoli azionari e partecipazioni di un ente locale, il conto giudiziale deve rappresentare tutte le partecipazioni detenute, comprese quelle di società in liquidazione, e deve iscriverle secondo il criterio del valore reale desunto dal patrimonio netto, in armonia con il principio contabile n. 6.1.3 di cui all’Allegato n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011 e con l’art. 29 R.D. n. 827/1924. La rappresentazione parziale dei titoli partecipativi e l’utilizzo del valore nominale integrano irregolarità del conto che ne impediscono il discarico, restando la valutazione del Collegio di carattere oggettivo e prescindendo dall’accertamento di un ammanco. La mancata adozione della relazione dell’organo interno di verifica ex art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce irregolarità riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio 2019, dei titoli azionari e delle partecipazioni di un comune, affidata per implicito al sindaco quale consegnatario. Il conto giudiziale, redatto sul modello ministeriale 22, era stato depositato nel 2020.
Il magistrato istruttore, con relazione del 23 giugno 2025, aveva segnalato una serie di carenze: il valore complessivo dei titoli non concordava con la voce delle immobilizzazioni finanziarie del conto del patrimonio; non tutte le partecipate erano state indicate, con omissione della società partecipata in liquidazione; mancava la relazione dell’organo interno di verifica; non risultava un formale provvedimento di nomina dell’agente contabile. Da qui la rimessione al Collegio ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c. L’amministrazione e l’agente contabile, in sede difensiva, avevano sostenuto la natura meramente formale delle irregolarità e l’assenza di danno erariale, trasmettendo un modello 22 ricompilato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio esclude che il modello 22 ricompilato in corso di causa possa essere oggetto di valutazione. La sostituzione del conto originariamente depositato, con cui l’agente si è costituito ai sensi dell’art. 140 c.g.c., non è ammessa se non nei limitati casi previsti dal codice. Né può ravvisarsi una mera correzione, permanendo nel documento la data di presentazione del conto originario. Il giudizio prosegue quindi sul conto n. 67478.
Sul difetto di nomina formale, la Corte ritiene il conto correttamente sottoscritto dal sindaco. È principio consolidato che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote va individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica ed esercita per legge o per delega i poteri dell’azionista, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175/2016. L’agente contabile svolge attività di gestione e non di mera detenzione. Nessuna irregolarità, pertanto, sotto tale profilo.
Il conto è invece irregolare su due profili. Quanto all’omessa scritturazione della partecipazione nella società in liquidazione, la Corte richiama l’orientamento per cui i titoli partecipativi rientrano tra i beni mobili ai sensi dell’art. 20, lettera c), R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per espresso richiamo dell’art. 93 TUEL e quale espressione di un principio di rango costituzionale. Il giudizio di conto ha ad oggetto tutti gli strumenti finanziari partecipativi. La rappresentazione solo parziale dei titoli non consente la chiara rappresentazione della gestione e integra irregolarità, a maggior ragione quando la partecipazione sia di valore negativo per lo stato di liquidazione.
Quanto al secondo profilo, la Corte ribadisce che il principio contabile n. 6.1.3 è applicabile anche alla compilazione del conto giudiziale almeno dal 2015. La necessità di indicare il valore reale delle partecipazioni deriva già dall’art. 29 R.D. n. 827/1924: i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, non una consistenza immutata e disallineata dalle altre scritture dell’ente. La valutazione è oggettiva e attiene all’attendibilità delle scritturazioni. È esclusa la possibilità di iscrivere le partecipazioni al valore nominale. La Corte rileva con favore il successivo adeguamento dell’ente.
Non è infine riferibile all’agente, ma all’amministrazione, la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., che deve dare conto delle verifiche svolte sulla regolarità formale e sulla corrispondenza della documentazione alle scritture. In assenza di ammanchi, e in ragione della natura del procedimento, non si provvede sulle spese. Il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.
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Nota della Redazione
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