Assenteismo fraudolento e danno all’immagine: autonomia dal giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 9 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per assenteismo fraudolento, l’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 delinea una fattispecie speciale che tipizza il pregiudizio patrimoniale e quello all’immagine della pubblica amministrazione di appartenenza. Tale disciplina consente di discostarsi dal regime generale dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009: la mancanza di una sentenza penale passata in giudicato non costituisce ostacolo alla procedibilità dell’azione erariale. Il danno all’immagine è risarcibile in via autonoma, non essendo necessaria la previa condanna penale. La sua quantificazione avviene con determinazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., applicando i parametri oggettivi, soggettivi e sociali, con eventuale integrazione del criterio presuntivo dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, operante però solo come parametro ausiliario e non in via diretta.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio alcuni dipendenti del Comune di Rocchetta al Volturno per il danno erariale derivante da condotte assenteistiche. Le contestazioni riguardavano l’omessa timbratura del cartellino, l’uscita anticipata dal servizio e la timbratura dei badge di altri dipendenti. La Procura aveva articolato la domanda su due voci: il danno patrimoniale da retribuzione corrisposta per prestazioni non svolte e il danno all’immagine dell’ente.
I convenuti si sono costituiti chiedendo la sospensione del processo in attesa della definizione del parallelo giudizio penale per truffa e falsa attestazione. Nel merito hanno contestato la responsabilità, deducendo che le assenze erano giustificate da esigenze di servizio e che non vi era stata alterazione dei sistemi di rilevazione. Hanno inoltre chiesto l’acquisizione di informazioni scritte dal Comune e la prova per testi, e invocato, per il danno reputazionale, il limite del doppio previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione, affermando l’autonomia della cognizione del giudice contabile rispetto a quello penale. Non sussiste una pregiudizialità in senso tecnico. Gli atti del procedimento penale divengono atti del giudizio contabile, la cui valutazione spetta al Collegio, secondo l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 1/2017 e n. 4/2018. Sono stati parimenti disattesi l’acquisizione documentale e il deferimento della prova per testi, in quanto i fatti dedotti risultano inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio, delimitato dalle assenze non autorizzate nei periodi contestati.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provata la condotta fraudolenta sulla base delle risultanze del fascicolo penale acquisito, convergenti con il riconoscimento degli stessi convenuti in ordine all’uso del tesserino. È emersa così la riconducibilità dei comportamenti alla fattispecie dell’assenteismo fraudolento dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001. Il danno patrimoniale è stato determinato moltiplicando la retribuzione oraria comprensiva di oneri per il monte ore di assenze ingiustificate.
Quanto al danno all’immagine, il Collegio ha ribadito che la tipizzazione normativa consente di prescindere dal regime dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, richiamando l’orientamento della Sezione giurisdizionale FVG (n. 139/2019 e n. 162/2020) e della Toscana (n. 75/2020 e n. 7/2021). La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 55-quater ad opera della Corte cost. n. 61/2020 non incide sull’operatività dell’art. 55-quinquies, che già prevedeva il risarcimento del danno all’immagine.
È stata respinta la tesi difensiva dell’applicazione diretta del criterio del doppio. L’art. 55-quinquies detta una disciplina speciale e derogatoria anche per i criteri determinativi del danno, sicché l’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 opera soltanto come criterio ausiliario. Il Collegio ha quindi proceduto a determinazione equitativa, valorizzando gravità e frequenza degli illeciti, qualifica dei convenuti e intenzionalità delle condotte, e ha condannato ciascuno al risarcimento delle somme indicate nel dispositivo, oltre rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
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