Partecipazioni indirette: eccezionalità dell’acquisizione societaria e onere motivazionale (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 80 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di costituzione di società e di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, da parte delle amministrazioni pubbliche, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, chiamata a rendere il parere di cui all’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, verifica la conformità dell’atto deliberativo ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP. L’atto deve recare una motivazione analitica autonoma, non essendo sufficiente il rinvio per relationem alla documentazione predisposta dalla società partecipata. L’acquisizione di una partecipazione indiretta in un nuovo organismo societario è legittima solo in presenza di esigenze eccezionali, di stretta necessità e infungibilità dello strumento societario rispetto alle finalità istituzionali, con verifica di sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con i vincoli di scopo e di attività. Manca la conformità al TUSP quando la delibera non dia conto del costo dell’operazione, della congruità del prezzo e della compatibilità con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 175/2016.
Il Fatto
Il Comune di Montalto delle Marche, socio di minoranza di CIIP SpA, società a totale partecipazione pubblica affidataria in regime di in house providing del servizio idrico integrato per l’ATO n. 5 Marche Sud, approva con delibera consiliare un’operazione di rinforzamento industriale della partecipata mediante acquisizione della totalità delle quote di SATO srl e del gruppo societario a essa collegato. L’atto, trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, viene sottoposto al parere della Corte dei conti in ordine alla conformità ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP.
La questione riguarda la legittimità della scelta di acquisire una partecipazione indiretta in una ulteriore società rispetto a quella già incaricata della gestione del servizio, e l’adeguatezza degli oneri motivazionali gravanti sull’ente locale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro dell’art. 5 TUSP, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che assegna alla Corte il controllo sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Richiamate le Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, si precisa che lo scrutinio riguarda la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti dell’amministrazione, non l’opportunità della scelta gestionale.
La Corte rileva che l’atto consiliare appare carente sotto molteplici profili. Non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, oscillando tra una singola società e un gruppo societario interessato da un progetto di scissione parziale proporzionale. Non esplicita i costi dell’operazione gravanti sulla partecipata, né il prezzo di acquisto delle quote, che la documentazione colloca tra un importo minimo e uno massimo. Manca inoltre il parere dell’organo di revisione dell’ente ai sensi dell’art. 239 TUEL.
La motivazione è rinviata integralmente alla delibera del CdA della società e ai relativi allegati, senza autonoma valutazione degli aspetti strategici e qualificanti. La Sezione ribadisce che la motivazione per relationem non può limitarsi all’indicazione della fonte, dovendo esplicitare le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione.
Sul piano dei vincoli di scopo e di attività di cui all’art. 4 TUSP, la Corte sottolinea che il ricorso allo strumento societario è già stato esperito mediante CIIP per la gestione del servizio idrico e che l’ulteriore acquisizione genererebbe un livello aggiuntivo di delegazione, incompatibile con l’unicità della gestione imposta dal d.lgs. n. 152/2006. L’operazione contrasta con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP e con i principi di razionalizzazione della spesa.
Sotto il profilo europeo, la Corte osserva che la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato ex artt. 107 e 108 TFUE richiede un’adeguata istruttoria, non assolta dalla sola affermazione dell’assenza di contribuzione dell’ente. Analogamente, la mancata previsione di garanzie a tutela dell’acquirente e l’assenza di un previo esperimento di evidenza pubblica per l’individuazione della società target confermano il quadro di non conformità.
Nota della Redazione
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