Nesso di servizio e pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 7 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, il giudice contabile non è vincolato al parere contrario espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Il giudizio sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio ha natura eminentemente tecnico-scientifica e va verificato alla stregua di una consulenza tecnica d’ufficio disposta in via istruttoria. Il nesso causale o concausale deve essere accertato secondo le regole della scienza medico-legale, con riguardo alla finalità di servizio e all’attualizzazione del rischio. Le mere deduzioni difensive, non supportate da rigoroso contributo tecnico e non proposte nei termini procedimentali, non valgono a infirmare le conclusioni del consulente.

Il Fatto

Un ex appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, collocato a riposo per dimissioni volontarie, impugnava la delibera del Comitato di verifica che aveva espresso parere negativo sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie. Chiedeva l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria per le infermità ascritte a tabella, con decorrenza indicata, oltre a interessi e rivalutazione.

Si costituivano l’INPS, eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto al petitum di annullamento e la prescrizione dei ratei, e il Ministero della Giustizia, che difendeva la legittimità del parere espresso dal Comitato in forza della competenza esclusiva riconosciutagli dalla disciplina vigente.

La Motivazione della Corte

Il giudice richiama l’istituto della pensione privilegiata, quale definito dagli articoli 67, 68 e 69 del D.P.R. n. 1092/1973, precisando che esso opera tanto per il personale militare quanto per quello civile. Per «fatti di servizio» si intendono gli eventi strettamente correlati all’adempimento degli obblighi d’ufficio, riconoscibili secondo la finalità di servizio e l’attualizzazione del rischio insito nell’attività.

Di fronte agli esiti oscillanti dei giudizi medico-legali espressi dalle commissioni ospedaliere e dal parere contrario del Comitato, il giudice ritiene indispensabile un approfondimento istruttorio. Dispone quindi consulenza tecnica d’ufficio, dapprima affidata al Collegio medico-legale del Ministero della Difesa, poi, per la lamentata violazione del contraddittorio nelle operazioni peritali, revocata e rinnovata ab imis e affidata all’Ufficio medico-legale del Ministero della Salute.

Il consulente conclude che nessuna delle infermità considerate è riconducibile al servizio quale causa o concausa necessaria e preponderante: il disturbo dell’adattamento non è più apprezzabile e non risulta correlato all’attività lavorativa; la duodenite in esiti cicatriziali non trova documentazione del decorso né circostanze di stress riconducibili al servizio; la sinusite cronica, pur diagnosticata in epoca di servizio, difetta di prova sulle condizioni ambientali o sulle perfrigerazioni prolungate. Il giudice fa proprie queste conclusioni in forza di motivazione per relationem.

Le contrarie osservazioni difensive sono disattese: costituiscono mere argomentazioni difensive, prive di contributo tecnico-scientifico idoneo a confutarle, e non risultano proposte nella sede procedimentale e nei termini indicati. Il ricorso è quindi rigettato. Le spese legali sono compensate integralmente per l’obiettiva complessità e controvertibilità della causa e per l’incertezza legata all’istruttoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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