Responsabilità contabile per indebita dichiarazione di superfici agricole in DUP (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 11 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi comunitari alla politica agricola comune, l’inserimento nel fascicolo aziendale e nelle domande uniche di pagamento di superfici di cui il richiedente non abbia la disponibilità giuridica integra illecito di responsabilità amministrativa quando la superficie indebitamente dichiarata superi la soglia del 20% prevista dall’art. 60 del regolamento UE n. 1122/2009, con conseguente decadenza dai benefici e obbligo di ripetizione. Il conferimento del godimento di superfici dal socio alla società è idoneo a fondare la disponibilità solo se il socio disponga di un titolo di conduzione valido e trasferibile e se il proprietario abbia autorizzato il sub-conferimento. Risponde in solido con il legale rappresentante il socio che, in qualità di operatore del Centro di Assistenza Agricola, abbia surrettiziamente omesso le verifiche di regolarità dei titoli, in situazione di conflitto di interessi, con condotta dolosa.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha citato due convenuti, soci paritari di una società agricola semplice, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 69.657,73, oltre rivalutazione e interessi, in favore di AGEA. La segnalazione del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare aveva fatto emergere che, per le campagne 2020, 2021 e 2022, la società aveva dichiarato nelle domande uniche di pagamento la disponibilità di superfici in gran parte di proprietà di terzi, enti ecclesiastici e soggetti privati, senza titolo idoneo.

I convenuti si sono costituiti sostenendo di aver agito in forza di un contratto di affitto registrato e di un atto di concessione, e invocando la buona fede quanto alla proprietà altrui dei fondi. Uno di essi ha inoltre rivendicato la correttezza del proprio operato come operatore del CAA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del fascicolo aziendale, valorizzato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e dal D.M. n. 162/2015, che ne disciplinano contenuti e modalità di aggiornamento. Su questa base la circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.120 individua i titoli di conduzione ammissibili: l’atto di conferimento dal socio alla società è utile solo per accreditare il conferimento in proprietà, non il semplice godimento.

Nel caso concreto i convenuti invocano il conferimento del godimento delle superfici dal socio alla società, ma l’assunto non persuade. Sul piano formale manca un titolo valido, perché l’atto di conferimento è previsto dalla circolare solo per il diritto dominicale. Sul piano sostanziale non ricorre alcuna detenzione in godimento, poiché difetta un contratto di affitto stipulato direttamente dalla società con i proprietari.

La Corte rileva inoltre che la circolare AGEA prot. n. UMU/2015/749, richiamata dalla difesa, era già stata abrogata e sostituita dalla circolare del 2016, in esecuzione del D.M. n. 162/2015. Quanto all’atto di concessione, esso è una mera dichiarazione ricognitiva di un godimento presupposto, non un titolo costitutivo, con violazione del principio per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.

Le dichiarazioni dei rappresentanti degli enti proprietari confermano che né ai convenuti né alla società è stato riconosciuto il godimento della quasi totalità dei cespiti. Poiché la superficie indebitamente dichiarata supera ampiamente il 20%, sussistono le condizioni per la decadenza dai contributi. Il falso dichiarativo è ascritto alla condotta dolosa del legale rappresentante e, in solido, del socio operatore del CAA, che ha omesso le verifiche dovute in conflitto di interessi. I convenuti sono condannati in solido al pagamento della somma e delle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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