Irregolarità formale del conto e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 14 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di irregolarità formale del conto giudiziale, derivante dal riversamento delle somme riscosse in annualità successiva a quella dell’incasso, non comporta automaticamente la condanna dell’agente contabile. Il giudice contabile, in assenza di ammanchi e di profili di responsabilità, deve pronunciare il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 1038/1933, restando distinta la regolarità del conto dalla sua addebitabilità. Il riversamento tardivo viola il principio di annualità delle gestioni contabili pubbliche, presidio del buon andamento di cui all’art. 97, secondo comma, Cost., e impedisce la pronuncia di regolarità formale anche quando non produca detrimento concreto per l’ente. In mancanza di termine convenzionale di riversamento, trovano applicazione per analogia i termini dell’art. 181, comma 3, T.U.E.L. o, in via preferenziale, dell’art. 22 d.lgs. n. 112/1999, non essendo ammissibile un termine ad libitum del concessionario.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dalla relazione istruttoria con cui il Magistrato istruttore ha proposto l’approvazione e il discarico dell’agente contabile, concessionario della riscossione dei servizi scolastici di un Comune per l’esercizio 2019. Il conto era stato redatto secondo il criterio di cassa; le riscossioni di dicembre 2019 erano state riversate all’ente nel febbraio 2020, con una differenza rispetto ai riversamenti, e una somma riscossa nel febbraio 2019 era stata bonificata solo nel dicembre 2020.
La Procura contabile ha espresso parere negativo, ravvisando un’anomalia gestionale aggravata dal lasso temporale tra riscossione e riversamento. Il conto è stato quindi iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 147 c.g.c. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi irregolare la gestione e il conto, senza addebito di responsabilità. Il concessionario ha contestato l’irregolarità, deducendo l’assenza di un termine di riversamento nel regolamento comunale e l’esiguità degli importi.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla constatazione dell’effettivo pareggio del conto, nonostante le irregolarità formali di compilazione, e dall’assenza di elementi idonei a liquidare un debito a carico dell’agente. Ritiene tuttavia di dover pronunciare la dichiarazione di irregolarità, seppur formale, del conto.
Il Collegio riconosce che le discordanze tra incassi e riversamenti sono imputabili alla mancanza di un termine preciso e che il termine giornaliero dell’art. 227 r.d. n. 827/1924 non è strettamente applicabile alla fattispecie, per le caratteristiche concrete della gestione e l’entità non significativa degli importi. Nondimeno, il riversamento è avvenuto a distanza temporale non insignificante dall’incasso, in violazione del principio di annualità che caratterizza le gestioni contabili pubbliche, a salvaguardia del buon andamento e dell’irretrattabilità delle contabilità di chiusura degli esercizi, richiamando le sentenze di questa Sezione n. 140 e n. 141/2023.
Esclusa l’ammissibilità di un termine ad libitum del concessionario, la Corte richiama per analogia la cadenza quindicinale dell’art. 181, comma 3, T.U.E.L., applicabile anche agli incaricati esterni, e, in via ancor più pertinente, il termine di dieci giorni dell’art. 22 d.lgs. n. 112/1999, come modificato dal d.lgs. n. 193/2001, applicabile in mancanza di disposizioni convenzionali anche ai sensi dell’art. 1374 cod. civ. Tali termini non sono stati rispettati e non sono state provate circostanze di impedimento.
La Sezione affronta poi l’ipotesi, prospettata dalla difesa, di ritardi nei pagamenti dei soggetti obbligati: l’assunto non trova conferma nella documentazione, dove le riscossioni risultano tutte avvenute nel 2019; in ogni caso, le somme non avrebbero dovuto essere ricomprese nel conto dell’annualità oggetto, essendo lo stesso compilato secondo il criterio di cassa.
Da ultimo, il Collegio ribadisce la mancanza di automatismo tra declaratoria di irregolarità del conto e discarico, ora compatibile con l’art. 149, comma 3, c.g.c., richiamando le sentenze Sez. giur. Molise n. 38/2012, n. 42/2015 e n. 66/2017 e le Sez. giur. Calabria n. 274/2021 e Sez. giur. Marche n. 15/2022: un conto irregolare non implica necessariamente la condanna dell’agente, che può essere discaricato ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 1038/1933. L’assenza di ammanchi giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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