Adeguamento prezzi post sisma ammesso con analisi prezzi e fatture (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 229 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella ricostruzione post sisma, l’aggiornamento del costo delle voci non previste dai prezzari regionali — i c.d. nuovi prezzi — non può avvenire mediante raffronto tra voci di prezzario, ma tramite nuova analisi prezzi secondo l’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010. In via analogica si applica l’art. 1, comma 7, dell’Ordinanza n. 126/2022, che disciplina l’ipotesi per la ricostruzione privata. In via residuale è ammesso l’incremento o decremento del nuovo prezzo secondo la percentuale media di variazione del prezzario di riferimento o l’aggiornamento Istat. La stazione appaltante può legittimamente richiedere all’impresa le fatture di acquisto per verificare l’effettività della spesa. Il perdurante rifiuto dell’operatore legittima il direttore dei lavori ad adottare determinazioni differenti, anche mediante variante in corso d’opera.
Il Fatto
Il Consiglio delle autonomie locali ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la richiesta di parere del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo. Oggetto dell’istanza è la procedura di aggiornamento dei nuovi prezzi contenuti nel computo metrico per l’acquisto di materiali e lavorazioni non desumibili dal prezzario del cratere o da quello regionale, nell’ambito dell’appalto di demolizione e ricostruzione della caserma dei Carabinieri di Montereale, di cui all’Ordinanza Speciale n. 27/2021.
L’USR rappresenta di aver appreso solo in un secondo momento che, tra progetto definitivo ed esecutivo, sono intervenute modifiche. Il progetto esecutivo avrebbe utilizzato il prezzario regionale 2021 aggiornato con i costi aumentati del 6%, ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza n. 118/2021, con assorbimento totale delle economie derivanti dal ribasso di gara. L’USR chiede se sia corretta la procedura di adeguamento dei nuovi prezzi mediante nuovi preventivi e se possa pretendere dall’impresa le fatture dei fornitori.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina preliminarmente l’ammissibilità del quesito. Sotto il profilo soggettivo, rileva che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non annovera tra i fruitori dell’attività consultiva gli uffici speciali. L’USR, istituito dall’art. 3 del d.l. 189/2016, opera mediante convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000. Pur non essendo qualificabile come unione di comuni, l’ufficio costituisce proiezione degli enti locali convenzionati e unico gestore delle procedure della ricostruzione.
La Corte richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 01/SEZAUT/2021/QMIG, che aveva riconosciuto alle unioni dei comuni la legittimazione ad accedere alla funzione consultiva. La ratio della pronuncia è trasponibile alla convenzione tra enti che istituisce l’ufficio comune per la ricostruzione. Precludere all’USR l’accesso alla funzione consultiva escluderebbe, per le materie della ricostruzione, ogni intervento della Corte. Il parere è dunque ammissibile sotto il profilo soggettivo.
Quanto al profilo oggettivo, la Sezione ricorda che la richiesta deve riguardare questioni riconducibili alla contabilità pubblica e presentare i caratteri della generalità e astrattezza. I quesiti, pur muovendo da un caso concreto, sono volti alla corretta interpretazione delle norme applicabili e non investono l’attività gestionale, risultando pertanto ammissibili.
Nel merito, la Corte osserva che l’art. 1, comma 7, dell’Ordinanza n. 126/2022, introdotto dall’Ordinanza n. 139/2023, sebbene dettato per la ricostruzione privata, fornisce criteri estendibili in via analogica alla ricostruzione pubblica. Il successivo art. 4, comma 10, consente il ricorso all’analisi dei prezzi, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, in via eccezionale e previa autorizzazione dell’USR. Il meccanismo di adeguamento opera quindi indistintamente per tutte le voci in contabilità, comprese quelle derivate da analisi prezzi.
Il costo delle prestazioni non incluse nei prezzari va rideterminato mediante nuova analisi prezzi. In via residuale, per evitare manovre speculative, il direttore dei lavori può incrementare o decrementare il nuovo prezzo della percentuale media di variazione del prezzario di riferimento o del valore di aggiornamento Istat. Quanto al secondo quesito, la richiesta delle fatture di acquisto trova fondamento nei principi di buona amministrazione e di verifica della spesa pubblica. Il rifiuto dell’operatore legittima il direttore dei lavori ad assumere determinazioni differenti, anche mediante variante in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lett. c), n. 1), del d.lgs. n. 50/2016.
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Nota della Redazione
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