Inammissibile l’appello INPS per carenza di interesse sostanziale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 96 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad appellare è condizione dell’azione e postula un’utilità giuridica concreta che possa derivare all’appellante dall’eventuale accoglimento del gravame. Esso non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata. L’appello proposto dall’ente previdenziale avverso la pronuncia che ha riconosciuto un diritto al trattamento perequativo già spontaneamente corrisposto al pensionato è inammissibile per carenza di interesse, in concreto, ad impugnare, con assorbimento delle residue doglianze. Il mero rischio, prospettato in termini generici e ipotetici, di una futura indebita duplicazione di pagamenti non integra la lesione richiesta.
Il Fatto
L’INPS propone appello avverso la sentenza con cui la Sezione territoriale, in composizione monocratica, previa separazione delle cause, ha accolto il ricorso collettivo di più pensionati. Questi ultimi, asseritamente percipienti un importo mensile lordo compreso entro il sestuplo del c.d. “minimo INPS”, avevano domandato l’aumento perequativo dei ratei di pensione per le annualità 2012-2013 e successive, senza i limiti percentuali previsti dall’art. 24, comma 25, l. n. 214/2011.
L’Istituto deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’interesse ad agire, ex artt. 100-101 c.p.c., lamentando che il primo giudice ha dichiarato un diritto non oggetto di domanda e non ha considerato l’intervenuto pagamento delle somme conformemente alla norma sospetta di incostituzionalità. L’appellato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’omessa pronuncia del primo giudice su un punto fondamentale: l’avvenuto pagamento delle spettanze dovute in applicazione dell’art. 24, commi 25-25 bis, l. n. 214/2011, come inserito dal d.l. n. 65/2015, convertito in l. n. 20/2015. La circostanza era stata provata sin dal primo grado dall’ente e non contestata dal ricorrente.
Disattesa la questione di legittimità costituzionale, risolta negativamente dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 250/2017, il primo giudice avrebbe dovuto prendere atto del pagamento, respingere in parte il ricorso quanto alla pretesa incostituzionalità e per il resto dichiararlo inammissibile per difetto di interesse ad agire. La decisione impugnata è quindi eccentrica.
La Corte individua i rimedi esperibili dall’ente avverso una simile svista: l’appello per dedurre l’error in iudicando, oppure l’attesa del passaggio in giudicato e la successiva revocazione straordinaria, ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., per non essersi il giudice pronunciato su un punto decisivo e controverso.
Sul piano astratto, l’interesse ad appellare sussiste, poiché il principio di intangibilità del giudicato non consentirebbe al debitore che ha pagato di paralizzare l’actio iudicati, opponendo la già avvenuta soddisfazione del credito, non trattandosi di fatto sopravvenuto al giudicato stesso. Il diritto fatto valere trova fondamento nel rapporto sostanziale oggetto del titolo, sicché ogni fatto modificativo o estintivo ricade nel relativo accertamento, salvo che sia successivo alla formazione del titolo, unico deducibile in sede di opposizione a precetto.
Tuttavia, in concreto, la Sezione esclude l’interesse ad appellare. Il primo giudice ha riconosciuto un diritto senz’altro spettante, come confermato dallo spontaneo pagamento della perequazione; l’INPS ha prospettato in termini generici e ipotetici il rischio di una duplicazione di pagamenti. Militano in tal senso anche il principio di matrice pretoria dell’abuso del processo e l’obbligo di correttezza ex art. 1175 c.c., che impone di non aggravare la posizione del debitore. L’appello è pertanto dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza di primo grado e nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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