Difetto di giurisdizione contabile per accredito contributivo di iscritto a gestione privata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 500 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è circoscritta alle controversie relative a pensioni, assegni o indennità a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934 e dell’art. 18, comma 1, c.g.c.. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice contabile sulle domande di costituzione della posizione assicurativa e di accredito contributivo avanzate da un soggetto iscritto a una gestione previdenziale privata, non essendo configurabile un trattamento a carico dello Stato. La cognizione di tali pretese spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ.. Rileva, a tal fine, la posizione dell’avente diritto al momento della domanda, non la natura dei periodi lavorativi pregressi.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione della posizione assicurativa e all’accredito contributivo per una serie di periodi lavorativi svolti come supplente presso istituti scolastici statali tra il 1987 e il 1996. Il ricorrente rappresenta di essere attualmente iscritto alla Gestione commercianti e non alla Gestione pubblica dell’INPS.

L’INPS, costituendosi, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro di Roma, osservando che il ricorrente è iscritto alla gestione privata e non ha mai presentato domanda di pensione pubblica. All’udienza entrambe le parti hanno convenuto sul difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice contabile affronta in via prioritaria l’eccezione di difetto di giurisdizione, qualificandola come questione pregiudiziale rispetto al merito della domanda di accredito contributivo.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che il ricorrente è iscritto a una gestione previdenziale privata. Da ciò deriva che la cognizione delle controversie sul trattamento pensionistico correlato appartiene al Giudice ordinario, trattandosi di trattamento non a carico dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge.

La Corte richiama il quadro normativo di riferimento. La giurisdizione contabile in materia pensionistica è disciplinata dagli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, che la limitano alle pensioni a totale o parziale carico dello Stato. Il principio è ribadito dal Codice della giustizia contabile, che all’art. 18, comma 1, c.g.c. attribuisce alla Corte dei conti i giudizi in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge.

Il Giudice del conto richiama quindi la conforme giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione, citando Cass. SU Civili n. 15747/2019 e Cass. SU Civili Ord. 22801/2025, a sostegno dell’esclusione della giurisdizione speciale.

Su queste basi, la Corte chiarisce che ogni controversia relativa al rapporto pensionistico instaurato e amministrato dall’INPS, quale gestione previdenziale diversa da quella competente a erogare una pensione a carico dello Stato, appartiene alla giurisdizione ordinaria. Decisiva è la posizione dell’avente diritto al momento della domanda, e il ricorrente non risulta iscritto a una gestione assicurativa “pubblica”.

Il giudice contabile dichiara pertanto il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, presso il quale il ricorrente può riassumere il giudizio nel termine previsto dall’art. 17, comma 2, c.g.c.. Le spese di giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., trattandosi di pronuncia di carattere prettamente processuale; nulla è disposto per le spese stante la gratuità del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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