Danno all’immagine della P.A. e sentenza di patteggiamento dopo la riforma Cartabia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 25 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta, dopo la riformulazione dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. operata dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, non ha efficacia di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso quello per responsabilità contabile, ma resta equiparata a una pronuncia di condanna. Nei giudizi di responsabilità erariale essa continua pertanto a costituire presupposto idoneo per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione. Il giudice contabile conserva tuttavia un autonomo potere di apprezzamento del materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari e posto a fondamento della non assoluzione. Non sussiste violazione del ne bis in idem quando il giudizio penale e quello contabile, pur vertendo sui medesimi fatti materiali, investono profili normativi distinti, né quando il risarcimento versato in sede penale abbia tacitato il solo danno patrimoniale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha citato in giudizio un dirigente veterinario dell’ASL di Asti, già direttore di struttura complessa, chiedendo la condanna al pagamento di euro 100.000,00 a titolo di responsabilità amministrativa per danno all’immagine. Il pregiudizio sarebbe derivato da una serie di condotte oggetto di un procedimento penale definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 22 aprile 2021, divenuta irrevocabile l’8 maggio 2021, con applicazione della pena di due anni di reclusione per peculato e abuso d’ufficio.
Le condotte consistevano nell’appropriazione, protratta negli anni, di farmaci, dispositivi medici, arredi e di un fucile di proprietà dell’azienda sanitaria, nell’uso personale dell’auto di servizio e nell’esecuzione di prestazioni veterinarie senza incasso delle tariffe. In sede penale il convenuto aveva versato euro 28.000,00, importo che l’azienda sanitaria aveva accettato, secondo la difesa, a tacitazione di ogni danno. La Procura contabile ha ritenuto quel versamento satisfattivo del solo pregiudizio patrimoniale e ha agito per il diverso profilo reputazionale, valorizzando l’ampia eco mediatica della vicenda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per prima la questione dello ius superveniens. La nuova formulazione dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., in vigore dal 30 dicembre 2022, estende espressamente il divieto di efficacia probatoria al giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile e nega effetti alle disposizioni extrapenali che equiparano il patteggiamento alla condanna, salvo che non siano applicate pene accessorie. Il terzo periodo, tuttavia, mantiene ferma l’equiparazione a pronuncia di condanna. Da qui la conclusione che la sentenza patteggiata, passata in giudicato, continua a integrare il presupposto per l’azione risarcitoria del danno all’immagine, non rinvenendosi nell’ordinamento alcuna disposizione extrapenale che realizzi quella diversa equiparazione.
Il Collegio distingue poi il piano dell’efficacia vincolante da quello dell’efficacia probatoria. La norma novellata impedisce che i fatti accertati in sede penale si impongano automaticamente al giudice contabile ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., ma non preclude a quest’ultimo di valutare autonomamente il materiale raccolto nelle indagini preliminari. Un conto è negare che la sentenza ex art. 444 costituisca essa stessa prova in altro giudizio; altro è impedire al giudice erariale un apprezzamento libero del compendio probatorio, con finalità e parametri differenti. Sul punto il Collegio richiama il proprio precedente Sez. giur. Piemonte n. 57/2023 e la giurisprudenza contabile ivi considerata.
Respinta è l’eccezione di violazione del ne bis in idem. Anche a voler ritenere coincidenti i fatti materiali, i giudizi penale e disciplinare non investono il profilo del danno erariale, che appartiene alla giurisdizione contabile. Un problema di improcedibilità o inammissibilità si porrebbe soltanto qualora il danno azionato fosse stato integralmente risarcito in sede civile o transattiva. La responsabilità risarcitoria e quella punitiva hanno natura affatto diversa, sicché restano distinti i profili normativi oggetto di accertamento.
Nel merito, il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti del danno all’immagine: la condotta integra un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza irrevocabile; il discredito ha operato su un duplice piano, esterno e interno; il nesso causale è dimostrato; il pregiudizio non è di natura meramente ripristinatoria, ma consiste nella lesione dell’aspettativa di legalità e imparzialità dei cittadini, liquidabile equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. Il clamore mediatico, documentato da numerosi articoli, e la radiazione dall’Ordine professionale confermano la diffusione della notizia. La testimonianza richiesta dalla difesa è esclusa, risultando il giudizio maturo e il compendio probatorio sufficiente.
Quanto alla quantificazione, il Collegio assume come indicazione il criterio presuntivo del duplum di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, integrandolo con i parametri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati da SS.RR. n. 10/QM/2003. Il versamento di euro 28.000,00 in sede penale ha riguardato il solo danno patrimoniale. Il prestigio professionale del convenuto non riduce ma aggrava il clamore. La richiesta di riduzione ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 è respinta, non avendo il convenuto assolto all’onere di provare i vantaggi conseguiti dall’amministrazione. Il danno è quindi liquidato in euro 45.000,00, comprensivo di interessi e rivalutazione alla data di pubblicazione, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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