Pensione di reversibilità indebita irripetibile se INPS agisce oltre i tempi tecnici (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 173 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito scaturente dall’applicazione della tabella F di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 sulla pensione di reversibilità non richiede l’adozione di un provvedimento formale, ma deve avvenire entro termini ragionevoli, calcolati secondo i tempi tecnici di acquisizione dei dati reddituali. La verifica sulla pensione relativa all’anno x va effettuata entro l’anno x+3, decorrendo l’annualità dall’anno solare successivo all’acquisizione dei dati da parte dell’INPS. Ove la pretesa restitutoria sia tardiva, opera la buona fede del percipiente e le somme indebitamente erogate sono irripetibili, con diritto alla restituzione di quanto già recuperato.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di pensione di reversibilità. Con provvedimento notificato il 20 maggio 2022, l’INPS gli ha contestato un indebito di € 9.065,10 per il periodo dal 2016 al 30 aprile 2021, in applicazione dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e della correlata tabella F, chiedendone il pagamento. In precedenza, con lettera del 23 marzo 2021, l’Istituto aveva già informato l’interessato della riliquidazione a debito, indicando l’importo lordo di € 11.697,64 e netto di € 9.065,10.
Il pensionato ha impugnato la richiesta davanti alla Corte dei conti, dolendosi della tardività della pretesa per gli anni 2016-2019 e della genericità del provvedimento, privo dell’indicazione dell’indebito annuale. Ha chiesto la declaratoria di insussistenza o di irripetibilità dell’indebito, con vittoria di spese. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, richiamando l’art. 2033 cod. civ. e l’obbligo del percipiente di comunicare ogni variazione reddituale.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la disciplina del cumulo tra trattamento di reversibilità e redditi del beneficiario. L’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 prevede che gli importi dei trattamenti ai superstiti siano cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti della tabella F. L’INPS, ai sensi dell’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e recuperare quanto pagato in eccedenza. L’art. 35 d.l. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, come modificato dall’art. 13, comma 6, legge n. 122/2010, distingue i redditi da prestazioni soggette a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, rilevanti per lo stesso anno, dai redditi di diversa natura, desunti dalle dichiarazioni e rilevanti per l’anno precedente.
La Corte richiama il principio nomofilattico delle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM: l’accertamento del limite legale al cumulo non esige un provvedimento formale, ma comporta il solo adeguamento del trattamento erogato al valore percentuale imposto per legge, senza necessità di motivazione precipua, poiché i redditi e le percentuali di abbattimento sono noti al percipiente. L’accertamento e il recupero costituiscono un obbligo di legge per l’Amministrazione, con il solo limite del legittimo affidamento del percipiente.
Sul fattore tempo, il giudice applica l’art. 9, legge n. 428/1985 e l’art. 5 d.P.R. n. 429/1986, che prevedono il carattere provvisorio delle liquidazioni automatizzate fino allo spirare di un anno, ferma restando l’azione di recupero. In ragione dei tempi tecnici di acquisizione e immissione dei dati, l’annualità decorre dall’anno solare successivo all’acquisizione; l’Agenzia delle Entrate rende consultabili i modelli l’anno successivo alla dichiarazione, con ulteriore anno di lavorazione. Ne deriva che la verifica sull’anno x va effettuata entro l’anno x+3.
Applicando tali coordinate, la nota di richiesta è del 2022, ma già nel 2021 l’interessato era stato informato dettagliatamente della riliquidazione a debito, con conteggi che si palesano corretti. È pertanto tardiva la richiesta per le annualità 2016 e 2017, sussistendo la buona fede del ricorrente e l’affidamento sulla correttezza di quanto percepito: le relative somme sono irripetibili. Sono invece ripetibili le somme del 2018 e 2019 e del periodo successivo fino al 30 aprile 2021, essendo la richiesta nei termini. Nel recupero dal 1° gennaio 2020 l’INPS deve osservare l’art. 150 d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che impone la restituzione al netto della ritenuta subita. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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