Estinzione del giudizio contabile per integrale pagamento nel rito abbreviato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 27 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’accoglimento dell’istanza di definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del Codice della Giustizia Contabile e l’integrale pagamento della somma quantificata nel decreto, entro il termine perentorio ivi fissato, comportano l’estinzione del giudizio. Il giudice verifica la regolarità della documentazione attestante l’avvenuto versamento e dichiara estinto il procedimento ai sensi dell’art. 130, comma 8, del Codice della Giustizia Contabile. La peculiarità della fattispecie può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio una società e due persone fisiche per il pagamento, in favore di una società finanziaria regionale e, per essa, della Regione, della somma di euro 14.617,48. A fondamento dell’azione, la mancata integrale restituzione di un finanziamento complessivo di euro 50.000,00, di cui euro 25.000,00 con fondi regionali, concesso alla società per l’attività imprenditoriale svolta.
I convenuti si costituivano chiedendo di accedere al rito abbreviato mediante offerta di pagamento di euro 5.116,18, corrispondente al 35% del danno azionato, in unica soluzione. Con decreto n. 31/2023 l’istanza era accolta, l’importo dovuto quantificato in euro 6.500,00 e il pagamento disposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
La Motivazione della Corte
La questione attiene alla definizione alternativa del giudizio di responsabilità amministrativa mediante il rito abbreviato. La Corte verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio nei confronti dei convenuti, confermando l’ammissibilità del percorso già avviato con il decreto di accoglimento.
Gli interessati hanno prodotto la documentazione attestante la disposizione di pagamento nei termini indicati, ovvero la copia del bonifico e la ricevuta di incasso della Regione. La completezza e la regolarità della documentazione sono state verificate nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024, a conferma del controllo giudiziale sull’effettivo adempimento dell’obbligazione assunta.
Accertato l’integrale versamento della somma quantificata entro il termine perentorio, la Corte applica l’art. 130, comma 8, del Codice della Giustizia Contabile e dichiara estinto il giudizio nei confronti di tutti i convenuti. L’integrale esecuzione dell’impegno assunto in sede di rito abbreviato esaurisce la pretesa attorea.
Quanto alle spese, la Corte ritiene che la peculiarità della fattispecie giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite. Restano ferme le disposizioni di rito in materia di protezione dei dati personali, con annotazione ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e omissione delle generalità in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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