Irretroattività dell’ampliamento dei reati-presupposto per il danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 132 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine è improponibile quando i fatti materiali integranti reati diversi da quelli compendiati nel Libro II, Titolo II, Capo I, cod. pen. si sono consumati anteriormente al 07.10.2016, data di entrata in vigore del codice di giustizia contabile, ancorché il giudicato penale di condanna si sia formato successivamente. L’ampliamento del catalogo dei reati-presupposto, operato dall’art. 51, comma 7, c.g.c. in combinato disposto con l’art. 4, commi 1 e 2, dell’All. III al d.lgs. n. 174/2016, ha natura sostanziale e non retroattiva, ex art. 11 preleggi. Rileva, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, il momento di consumazione della condotta dannosa, non la data dell’accertamento giudiziale del reato.
Il Fatto
Il Procuratore Regionale citava in giudizio un soggetto, già parlamentare della Repubblica e sottosegretario al Ministero dell’Interno, per sentirne affermare la responsabilità amministrativa a titolo di dolo e ottenerne la condanna al risarcimento del danno all’immagine, quantificato in complessivi euro 1.870.719,30. L’azione si fondava sulla sentenza irrevocabile di condanna per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, ex artt. 110 e 416-bis cod. pen., per fatti commessi tra il 1994 e il 2006.
L’Ufficio di Procura riteneva proponibile l’azione in base all’art. 51, comma 7, c.g.c., che, a seguito dell’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, ha esteso il novero dei reati-presupposto a tutti i delitti commessi “a danno” delle pubbliche amministrazioni e non solo a quelli contro la stessa. La causa veniva sospesa in attesa della definizione della questione di massima sull’interpretazione della norma, deferita alle Sezioni Riunite. Il convenuto eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità e l’improponibilità dell’azione per fatti anteriori all’entrata in vigore del codice di rito, la prescrizione, e, nel merito, contestava il quantum richiesto.
La Motivazione della Corte
La Sezione giurisdizionale siciliana richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 3/2026/QM/PROC, secondo cui l’art. 51, comma 7, c.g.c. consente la proponibilità dell’azione per danno all’immagine anche per delitti diversi da quelli cui faceva rinvio l’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001. Tale arresto nomofilattico, tuttavia, non risolve il contiguo problema dell’applicabilità ratione temporis della norma ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016.
La Corte osserva che la stessa decisione delle Sezioni Riunite, nel ricostruire la giurisprudenza costituzionale (ordd. nn. 167 e 168 del 2019), ha affermato che, per i fatti anteriori all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, la proponibilità dell’azione va valutata alla stregua della disciplina previgente. Il riferimento ai “fatti anteriori” operato dalla nomofilachia contabile risulta decisivo per escludere l’operatività dello ius superveniens alle condotte già consumate.
Il Collegio valorizza, inoltre, la natura sostanziale dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, già riconosciuta dalla giurisprudenza di appello contabile, e la portata dell’art. 4, comma 1, lett. g), dell’All. III al d.lgs. n. 174/2016, che ha abrogato l’art. 7 della legge n. 97/2001 “a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice”, con efficacia solo per il futuro. Il meccanismo abrogativo/sostitutivo previsto dalla legge delega n. 124/2015 (art. 20, comma 3, lett. b) non consente di dubitare della legittimità costituzionale della norma, ma conferma che l’ampliamento del catalogo dei reati-presupposto non può che valere per i fatti dannosi perfezionatisi dopo il 07.10.2016.
Nella fattispecie, i fatti addebitati al convenuto risultano commessi tra il 1994 e il 2006, quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile. Il reato contestato, ex art. 416-bis cod. pen., non è sussumibile nel catalogo di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, cod. pen., e la condanna definitiva, pur formatasi in vigenza del nuovo codice di rito, non rileva ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, che resta ancorata al momento della consumazione della condotta. In applicazione di tale principio, la Corte dichiara l’azione improponibile, assorbendo le restanti eccezioni, e compensa integralmente le spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., considerata la parziale novità delle questioni giuridiche e la necessità di rilettura a seguito della sentenza delle Sezioni Riunite.
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Nota della Redazione
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