Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle spettanze stipendiali del dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 50 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulle domande con cui il pubblico dipendente contrattualizzato rivendichi spettanze stipendiali relative al rapporto di lavoro, anche quando la pretesa si accompagni alla richiesta di rivalutazione monetaria, interessi legali e risarcimento del danno. La giurisdizione esclusiva di questa Corte, a norma dell’art. 13 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, resta circoscritta alle controversie in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato, comprensive di quelle relative a sussistenza, misura e decorrenza del trattamento. Le eventuali ripercussioni dell’omesso accredito stipendiale sul futuro trattamento pensionistico configurano una lesione soltanto potenziale, priva di interesse concreto e attuale, e non radicano la competenza della Corte. La cognizione spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un istituto scolastico, ha chiesto in proprio la condanna dell’ente alla corresponsione dello stipendio del mese di ottobre 2018, negatogli con la causale “Malattia senza assegni”, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e liquidazione del danno morale asseritamente sofferto.
All’udienza di discussione ha presenziato personalmente, senza assistenza di legale. La causa è stata trattenuta e decisa con il dispositivo depositato in Segreteria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio monocratico rileva che il giudizio ha pacificamente ad oggetto la rivendicazione di spettanze stipendiali relative al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, oltre al risarcimento del danno conseguente all’asserito legittimo diniego delle stesse. Si tratta di domande estranee al diritto a pensione e al trattamento previdenziale.
La Corte individua il perimetro della propria giurisdizione esclusiva nell’art. 13 del R.D. n. 1214 del 1934, che la radica sui ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato. In tale ambito rientrano tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle fondate sull’inadempimento o sull’inesatto adempimento della prestazione pensionistica e quelle volte a ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei tardivamente corrisposti. A sostegno richiama Cass., S.U., 14 aprile 2020, n. 7830, Cass., S.U., 9 giugno 2016, n. 11849, Cass. S.U., 19 giugno 2017, n. 15058, oltre a pronunce risalenti delle Sezioni Unite.
Il giudizio in esame esula da tale ambito di cognizione. Il Collegio ritiene irrilevanti le future ed eventuali ripercussioni dell’omesso accredito stipendiale sul trattamento pensionistico: esse costituiscono una lesione soltanto potenziale, allo stato non suffragata da un interesse concreto e attuale. Sul punto richiama Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 653/2016.
Deve pertanto essere pronunciato il difetto di giurisdizione in favore dell’A.G.O., quale giudice del rapporto di lavoro. Attesa la pronuncia preliminare in rito, il Collegio non si pronuncia sulle spese di giudizio e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Nota della Redazione
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