Accertata la sofferenza di cassa dell’ASST Ovest Milanese (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 59 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato trasferimento per cassa, da parte della Regione, delle risorse spettanti alle aziende sanitarie può generare situazioni di sofferenza di cassa, soprattutto quando il trasferimento è costantemente inferiore a quanto effettivamente dovuto, come nel caso in cui non sia rispettata la percentuale del 95% prevista dall’art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 35/2013. La gestione finanziaria dell’ente del Servizio sanitario nazionale deve garantire l’equilibrio della cassa anche nel breve/brevissimo termine, considerando il disallineamento temporale tra uscite per investimenti PNRR e relative entrate da rimborso. È necessario che l’azienda sanitaria disponga di una contabilità analitica, fondata sull’art. 8 della legge n. 42/2009, idonea a garantire il principio di separazione tra la spesa destinata ai LEA e quella destinata agli extra LEA, in quanto i LEA appartengono alla più ampia categoria dei LEP e devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato le relazioni del Collegio sindacale dell’ASST Ovest Milanese sui bilanci di esercizio 2022, 2023 e 2024, unitamente alle relazioni sulla gestione e alla memoria depositata dall’Azienda. L’esame ha evidenziato diverse criticità, tra cui il mancato rispetto dei termini di approvazione dei bilanci, gli scostamenti nei cronoprogrammi degli investimenti PNRR e l’assenza di strumenti di contabilità analitica. La criticità principale riguarda la situazione di cassa: al 31.12.2024 le disponibilità liquide ammontavano a 18.337.725,00 euro, a fronte di debiti a breve per 39.320.857,00 euro. Il quick ratio assume un valore pari a 0,5, evidenziando che un euro in cassa deve far fronte a due euro di debiti. I trasferimenti per cassa dalla Regione al 31.12.2022, 2023 e 2024 sono stati pari rispettivamente all’82,35%, all’85,61% e all’83,16% del finanziamento complessivo, anziché al 95% come previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 35/2013.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende atto delle precisazioni dell’Azienda, ma sottolinea che i dati esposti, pur costituendo una rappresentazione fedele alla chiusura dell’esercizio, non superano la criticità strutturale: il mancato trasferimento per cassa delle risorse può generare situazioni di difficoltà per le aziende sanitarie, soprattutto quando il trasferimento è costantemente inferiore a quanto dovuto. L’ASST ha addotto la necessità di anticipare i costi degli investimenti PNRR con la propria liquidità, con rimborsi soggetti a tempistiche differite; la Sezione riconosce l’aggravamento della tensione sulla cassa ma invita a una valutazione congiunta con la Regione della dinamica dei flussi di cassa, sia in entrata che in uscita, per ottimizzarne la tempistica.
Quanto alla contabilità analitica, la Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 169/2017, che qualifica i LEA come appartenenti alla categoria dei LEP, determinati dal legislatore statale e garantiti su tutto il territorio nazionale. Dall’art. 8, comma 1, della legge n. 42/2009 si evince che le spese per i LEA devono essere quantificate attraverso l’associazione tra costi standard e livelli stabiliti dal legislatore statale, per determinare i fabbisogni standard costituzionalmente vincolati. L’Azienda ha dichiarato di monitorare i costi extra LEA attraverso flussi di consumo, ma la Sezione ritiene necessario richiamare la necessità di garantire il principio di separazione tra spesa LEA ed extra LEA.
In merito alla chiusura a pareggio del conto economico, la Sezione richiama le precedenti deliberazioni n. 375/2025/PRSS e n. 332/2025/PRSS, osservando che il finanziamento non a prestazione, in particolare la voce “contributo al finanziamento PSSR”, subisce variazioni in ragione del reale andamento di gestione, con una cifra iniziale “assestata” anche successivamente alla chiusura dell’esercizio. Tale procedura, comune a tutti gli enti del SSR e attuata in ottemperanza a determinazioni regionali, sembra condurre a un saldo contabile non pienamente rappresentativo della gestione effettiva, a discapito del principio di trasparenza.
La Sezione accerta quindi la sofferenza della cassa e invita l’Azienda a rappresentare alla Regione l’esigenza di trasferire per cassa il finanziamento complessivo delle somme incassate dallo Stato, nonché a tenere una contabilità analitica in grado di garantire la separazione tra spesa LEA ed extra LEA. Dispone infine la trasmissione della deliberazione agli organi regionali e al Collegio sindacale e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASST ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
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Nota della Redazione
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