Inammissibile opposizione al decreto di resa del conto per difetto di legittimazione (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 37 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto con cui il giudice monocratico accerta l’obbligo di resa del conto, la legittimazione attiva spetta esclusivamente all’agente contabile, al responsabile del procedimento o al pubblico ministero contabile, secondo le rispettive ipotesi dell’art. 142 cod. giust. cont. L’Amministrazione non è titolare di tale legittimazione, poiché destinatario dell’obbligo di rendere il conto è il soggetto individuato come agente contabile, mentre all’Amministrazione incombe solo l’onere di trasmettere il conto alla Corte. Il difetto di legittimazione attiva dell’ente opponente è rilevabile d’ufficio e preclude l’esame di ogni altra domanda o istanza, compresa quella di sospensione del giudizio in attesa della definizione del conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. L’Amministrazione può assumere la veste di interveniente solo quando il giudizio di opposizione sia stato ritualmente incardinato dall’agente contabile.
Il Fatto
La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 cod. giust. cont., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi alle gestioni regionali degli esercizi dal 2018 al 2022. La Regione, invitata a chiarire gli adempimenti attuati, rappresentava di non provvedere agli obblighi di resa e deposito del conto, invocando l’autonomia speciale riconosciuta dallo Statuto approvato con l. cost. n. 4/1948 e la necessità della preventiva normativa di attuazione di cui all’art. 48-bis dello Statuto.
La Procura contabile, non condividendo tale linea, promuoveva ai sensi dell’art. 141 cod. giust. cont. il giudizio per la resa del conto nei confronti del tesoriere della Regione. Il giudice monocratico, con decreto n. 20/2024, assegnava i termini per la presentazione e il deposito dei conti. La Regione proponeva opposizione ai sensi dell’art. 142 cod. giust. cont. per l’annullamento del decreto, contestando l’immediata applicazione della disciplina statale sul giudizio di conto e prospettando questione di legittimità costituzionale; proponeva altresì ricorso per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare, secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 2, cod. giust. cont., il profilo della legittimazione attiva a proporre opposizione, rilevandone il difetto in capo alla Regione. Tale questione, riguardante la stessa instaurazione del giudizio, preclude l’esame di ogni altra domanda o istanza, compresa la richiesta di sospensione in attesa della definizione del conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 142 cod. giust. cont., nella formulazione risultante dalle correzioni apportate dall’art. 59 d.lgs. n. 114/2019. Individua i soggetti titolari della legittimazione attiva: l’agente contabile, per i decreti emessi ai sensi dei commi 4 e 6 dell’art. 141; il responsabile del procedimento, per il decreto emesso ai sensi del comma 7; il pubblico ministero, per il decreto di rigetto del ricorso per resa del conto di cui al comma 3.
Il Collegio osserva che il decreto oggetto di opposizione, emesso ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., ha come destinatario dell’obbligo di resa del conto il soggetto individuato come agente contabile. Il termine per la presentazione del conto riguarda l’agente contabile, mentre all’Amministrazione incombe l’onere di trasmettere il conto alla Corte secondo le prescrizioni di legge. Ne deriva che l’Amministrazione non è legittimata a proporre opposizione.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile che ha già affermato l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di legittimazione attiva dell’Amministrazione (Sezione Giurisdizionale Umbria, sentenze n. 82/2023 e 35/2024). Riconosce invece la legittimazione dell’Amministrazione a intervenire nel giudizio di opposizione, ma solo quando questo sia stato legittimamente incardinato dall’agente contabile (Sezione Giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 34/2023; Sezione Giurisdizionale Liguria, sentenza n. 50/2024).
Nel caso di specie l’agente contabile non ha proposto opposizione nel termine di legge, né si è costituito a fronte del ricorso della Regione. In tale contesto processuale, non essendo stato ritualmente introdotto il giudizio di opposizione, la Regione non può vedersi riconosciuta la legittimazione attiva neppure nella veste di interveniente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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