Consulenze scientifiche dei docenti a tempo pieno e requisiti di ammissibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 36 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le consulenze dei professori universitari a tempo pieno sono liberamente esercitabili, senza autorizzazione, soltanto ove ricorrano congiuntamente tre requisiti: la natura scientifica, l’esercizio autonomo e personale senza vincolo di subordinazione né organizzazione di mezzi e persone, l’occasionalità dell’attività. Il requisito della scientificità concorre con gli altri e non è alternativo ad essi. Le consulenze tecniche di parte rientrano tra le attività rese per motivi di giustizia e sono pertanto assimilabili a quelle liberamente svolgibili. La sola omissione della comunicazione preventiva all’Ateneo, per le attività liberamente esercitabili, non integra l’illecito erariale, rilevando unicamente sul piano disciplinare.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio un docente di ruolo a tempo pieno presso il Dipartimento di ingegneria di un Ateneo campano, chiedendone la condanna al pagamento di una somma superiore a euro 356.000,00 in favore dell’Università di appartenenza. L’addebito riguardava lo svolgimento, tra il 2010 e il 2019, di quindici incarichi retribuiti ritenuti incompatibili con il regime di tempo pieno e non autorizzati, con conseguente omesso riversamento dei compensi.
Il danno era articolato in due voci: gli emolumenti non riversati e le differenze retributive tra regime a tempo pieno e tempo definito. L’Ateneo aveva avviato un procedimento amministrativo di recupero, poi annullato dal giudice amministrativo. Un procedimento disciplinare sui medesimi incarichi si era concluso con archiviazione. Il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione contabile, la violazione del giudicato amministrativo, l’intervenuta prescrizione e, nel merito, la liceità delle attività svolte.
La Motivazione della Corte
La Corte afferma anzitutto la propria giurisdizione richiamando l’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001: l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale. La giurisdizione sussiste anche quando l’azione della Procura sia preceduta da un recupero in sede amministrativa e da un giudicato amministrativo di annullamento, in virtù del principio di autonomia dell’azione di responsabilità rispetto ad altri procedimenti, salvo eventuali scomputi in fase esecutiva. Sono pertanto respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione, di violazione del giudicato e del divieto di bis in idem, nonché di inammissibilità conseguente all’archiviazione disciplinare.
Quanto alla prescrizione, indipendentemente dall’ipotizzato occultamento doloso del danno, il Collegio àncora la decorrenza per tutti gli incarichi al momento della trasmissione dell’informativa finale della G.d.F. del 17.11.2023, quando la fattispecie dannosa può dirsi interamente disvelata; l’azione proposta il 12.6.2025 è dunque tempestiva.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, l’art. 6, commi 9 e 10, legge n. 240/2010 e l’art. 9, comma 2-ter, d.l. n. 44/2023, convertito nella legge n. 74/2023. Quest’ultimo, interpretando la nozione di consulenza, consente le attività extra-istituzionali in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione preordinata. Le consulenze tecniche di parte — osserva il Collegio — sono rese in ambito giudiziario e pertanto per motivi di giustizia, superando l’orientamento restrittivo che vi includeva solo le consulenze d’ufficio.
Per le consulenze non riconducibili a tale genus, la Corte fissa i tre requisiti di ammissibilità e precisa che la natura scientifica concorre con gli altri e non è alternativa. La natura libero-professionale di un incarico, che lo rende vietato e non autorizzabile, si desume dalla tipologia o dall’oggetto del singolo incarico e dalla totalità degli incarichi, in base a indici quali l’abitualità, l’ausilio di collaboratori e la presenza di una struttura organizzata. Nel caso concreto tali indici non ricorrono: i contenuti delle consulenze afferiscono al settore scientifico di pertinenza del docente, l’attività è resa in piena autonomia e in assenza di organizzazione imprenditoriale, il numero degli incarichi è esiguo su un arco decennale. Il superamento della soglia di euro 5.000,00 non è di per sé prova del carattere libero-professionale, rilevando solo in ambito previdenziale e fiscale.
La Corte assolve quindi il convenuto dagli addebiti, con assorbimento di ogni altra questione, e condanna l’Università alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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