Conto titoli azionari al valore del patrimonio netto e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 63 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dei titoli azionari va redatto secondo il metodo del valore del patrimonio netto e non secondo il valore nominale del capitale posseduto, in conformità alle ordinanze interpretative della Sezione giurisdizionale. Ove l’agente contabile abbia dapprima trasmesso un conto correttamente compilato e solo in seguito, su erronea interpretazione di un successivo rilievo istruttorio, abbia ricaricato il conto redatto a valore nominale, il conto da esaminare è il primo, in virtù dell’ordinamento cronologico di trasmissione. Accertata la regolarità del conto, il giudice dichiara il discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto n. 162341 reso dal Sindaco del Comune di Melazzo (AL) quale consegnatario dei titoli azionari per l’anno 2017. Il Magistrato istruttore ne aveva proposto l’approvazione con discarico.
La Procura contabile espresse parere contrario, rilevando che il conto titoli era stato compilato secondo il valore nominale del capitale in luogo del valore del patrimonio netto, in contrasto con le ordinanze interpretative della Sezione. Il conto fu quindi iscritto a ruolo. L’agente contabile si costituì, deducendo di aver già trasmesso nell’aprile 2023 il modello correttamente ricompilato secondo il criterio del patrimonio netto, e che solo un successivo rilievo istruttorio aveva indotto il Comune a ritrasmettere il conto a valore nominale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal parere da ultimo reso dalla Procura, che ha riconosciuto di non essersi avveduta dell’esistenza del precedente conto depositato in aprile, correttamente compilato. Su tale premessa il collegio dichiara la regolarità del conto giudiziale, redatto secondo il metodo del valore del patrimonio netto, criterio ritenuto preferibile alla luce delle ordinanze interpretative n. 21 e 22 dell’8 aprile 2022 della stessa Sezione.
Il passaggio centrale riguarda l’individuazione del conto effettivamente sottoposto a esame. Il conto è stato compilato e trasmesso, in seguito a specifico rilievo istruttorio del 19.09.2022, con nota del 13 aprile 2023 e caricato sul sistema della Giustizia Digitale Contabile.
Solo in seguito a un ulteriore rilievo istruttorio il Comune, erroneamente interpretando la richiesta, trasmise nuovamente il conto originariamente compilato a valore nominale. Quel documento fu caricato sul sistema in data 7 luglio 2023 e, in virtù dell’ordinamento cronologico di trasmissione, fu considerato dalla Procura come il conto da esaminare.
Chiarito invece che il conto esaminato dal Magistrato istruttore e inviato per il parere era quello dell’aprile 2023, correttamente compilato e privo di irregolarità, la stessa Procura ha espresso parere favorevole al discarico. La Corte ne trae la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico dell’agente contabile.
Nulla è disposto per le spese, non essendo stata avanzata alcuna richiesta dalla difesa. Il collegio dispone inoltre l’annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 e l’omissione delle generalità in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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