Parificazione del rendiconto regionale e verifica degli equilibri di bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 123 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, la Sezione regionale di controllo accerta la regolarità del rendiconto secondo i parametri costituzionali di equilibrio e coordinamento della finanza pubblica e secondo le leggi statali e regionali di contabilità e bilancio. Il riscontro si svolge con particolare riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 e ai relativi principi contabili allegati. La parificazione presuppone la verifica del rispetto dei limiti autorizzatori della spesa, degli equilibri di bilancio interni e complessivi, della corretta costituzione del risultato di amministrazione e della congruità dei fondi accantonati e vincolati. Essa richiede inoltre la conformità dei dati di cassa del rendiconto con il conto del Tesoriere e con le rilevazioni SIOPE.
Il Fatto
La Regione ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023, presentato in data 17 maggio 2024. Il documento espone le risultanze del Conto del Bilancio, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, come modificate dagli emendamenti comunicati nel corso dell’istruttoria.
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2023 è positivo per euro 797.096.204,42, con una parte disponibile negativa pari a meno euro 71.232.620,87. L’indebitamento complessivo scende a euro 429.558.740,71. La questione sottoposta alla Sezione è la parificazione del rendiconto nei suoi tre componenti, all’esito del contraddittorio con l’Amministrazione regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del giudizio. Il controllo di parificazione ha ad oggetto l’accertamento della regolarità del rendiconto regionale secondo i parametri costituzionali degli artt. 81, 97 e 100 Cost. e le norme di contabilità e bilancio richiamate in premessa, con particolare riguardo al d.lgs. n. 118/2011.
Dai controlli sulla documentazione trasmessa e su quella acquisita in istruttoria emerge il rispetto dei limiti autorizzatori delle previsioni di spesa, di competenza e di cassa, stabiliti dalla legge di bilancio e dalle successive variazioni. È confermato anche il rispetto del quadro complessivo degli equilibri di bilancio e degli equilibri interni di parte corrente e di parte capitale.
La Corte verifica poi la corretta costituzione del risultato di amministrazione e la sostanziale congruità dei fondi accantonati e vincolati. Viene accertato il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e dei vincoli di finanza pubblica desunti dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto.
Sul piano della gestione di cassa, la Sezione riscontra la corrispondenza tra i dati del rendiconto, quelli del conto del Tesoriere e le rilevazioni SIOPE. La coincidenza tra i prospetti consolida l’attendibilità delle risultanze contabili esposte.
Ulteriori osservazioni sulla complessiva attività di gestione sono rinviate alla relazione allegata ai sensi dell’art. 41 del r.d. n. 1214/1934. Preso atto delle conclusioni del Procuratore regionale, la Sezione parifica il rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2023 nelle componenti del Conto del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, approva l’allegata relazione e ordina la restituzione dei conti muniti di visto per la successiva presentazione al Consiglio regionale.
Nota della Redazione
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