Conto titoli azionari al valore del patrimonio netto e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 62 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dei titoli azionari detenuti dall’agente contabile va redatto secondo il metodo del valore del patrimonio netto, e non secondo il valore nominale della partecipazione: esso rappresenta il criterio preferibile, in linea con le ordinanze interpretative della Sezione. Quando il conto sia stato dapprima correttamente compilato e trasmesso, e solo in seguito a un’erronea lettura del rilievo istruttorio sia stato nuovamente depositato secondo il criterio del valore nominale, il conto da esaminare è quello originario. Il superiore criterio cronologico di caricamento sul sistema informatico non può prevalere sulla sostanza della redazione: rileva il conto effettivamente formato secondo il metodo corretto. Accertata la regolarità del conto, il giudice contabile dichiara la regolarità e discarica l’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla relazione istruttoria con cui il Magistrato istruttore per i conti giudiziali del Comune di Melazzo ha proposto l’approvazione, con conseguente discarico, del conto n. 162340, reso dal Sindaco dell’Ente quale consegnatario dei titoli azionari per l’anno 2016.
La Procura contabile ha espresso parere contrario al discarico, rilevando l’irregolarità consistente nella compilazione del conto sulla base del valore nominale del capitale posseduto anziché del valore del patrimonio netto, in contrasto con le ordinanze interpretative della Sezione. Il conto è stato quindi iscritto a ruolo. L’agente contabile ha resistito, deducendo di aver tempestivamente trasmesso il modello recante il conto ricompilato secondo il criterio del patrimonio netto e che solo un successivo rilievo aveva indotto l’Ente a ritrasmettere il conto a valore nominale.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto del parere da ultimo reso dalla Procura, che ha riconosciuto la regolarità del conto. Il Collegio dichiara pertanto la regolarità del conto giudiziale, correttamente redatto secondo il metodo del valore del patrimonio netto, criterio ritenuto preferibile alla luce delle ordinanze interpretative della Sezione n. 21 e 22 dell’8 aprile 2022.
Il percorso argomentativo muove dall’accertamento materiale della vicenda. Il conto è stato compilato e trasmesso correttamente, in seguito a specifico rilievo istruttorio, con nota del 13 aprile 2023, venendo caricato sul sistema della Giustizia Digitale Contabile. Solo in esito a un ulteriore rilievo istruttorio il Comune, interpretando erroneamente la richiesta, ha trasmesso nuovamente il conto compilato secondo il valore nominale.
È su questo punto che si concentra la motivazione. Il secondo conto, per effetto dell’ordinamento cronologico di trasmissione, è stato considerato dalla Procura come quello effettivamente da esaminare, con conseguente parere negativo. La Corte chiarisce invece che il conto esaminato dal Magistrato istruttore e inviato per il parere alla Procura è quello dell’aprile 2023, correttamente compilato e privo di irregolarità.
Chiarito l’equivoco, la stessa Procura ha espresso parere favorevole al discarico. La Corte dichiara quindi la regolarità del conto e discarica l’agente contabile. Nulla per le spese, non essendo stata avanzata alcuna richiesta dal difensore.
Nota della Redazione
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