Visto e registrazione al decreto di assegnazione del dirigente scolastico (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 208 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni scolastiche, il differimento della decorrenza dell’incarico di dirigente scolastico disposto per dare esecuzione a una pronuncia del giudice ordinario non integra di per sé vizio di legittimità. Lo sfasamento temporale tra il decreto di assegnazione e l’effettivo inizio del servizio è legittimo quando è ragionevolmente riconducibile ai tempi tecnici di operatività dell’amministrazione e alla necessità di raccordare l’esecuzione del giudicato con l’efficacia e l’efficienza dell’azione dirigenziale. La Sezione regionale di controllo ammette quindi al visto e alla registrazione l’atto che, in esecuzione di un provvedimento cautelare riformato, assegna il dirigente alla sede, escludendo la coesistenza di due titolari sulla medesima scuola nel medesimo arco temporale.

Il Fatto

Il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. AOODRCA 56336 del 18.9.2024 conferiva l’incarico di dirigente scolastico presso un’istituzione scolastica della provincia di Salerno, con decorrenza dal 23.9.2024, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania emessa il 2.9.2024. Quella pronuncia, accogliendo il reclamo del Ministero, aveva riformato in via cautelare il precedente provvedimento e rigettato il ricorso proposto dai due dirigenti coniugi.

La vicenda traeva origine da un contenzioso in materia di mobilità per interscambio tra due dirigenti scolastici di regioni diverse. Il Magistrato istruttore formulava un rilievo: il dirigente, già titolare di incarico sulla stessa sede in scadenza al 31.8.2024 e non richiedente il mutamento, doveva ritenersi confermato con decorrenza giuridica dal 1°.9.2024. La questione approdava così alla pronuncia collegiale sul visto e sulla registrazione.

La Motivazione della Corte

Il nodo del controllo riguardava la decorrenza dell’incarico. Secondo il rilievo, l’assegnazione avrebbe dovuto operare dal 1°.9.2024, non dal 23.9.2024, perché il dirigente doveva considerarsi confermato sulla sede già assegnata.

L’amministrazione ha chiarito che l’operazione è avvenuta con modalità compensativa, ossia di scambio tra due regioni di dirigenti già di ruolo, senza determinare alcun sovrannumero nei ruoli regionali. Ha inoltre ricostruito la sequenza degli incarichi: ciascun dirigente ha prestato servizio presso la sede di provenienza fino all’interruzione disposta con il decreto congiunto dei due Uffici scolastici regionali del 18.9.2024.

Su questa base, la Sezione ha ritenuto giustificato il differimento. Il nuovo incarico non poteva che decorrere dal 23.9.2024, poiché non possono coesistere, giuridicamente e materialmente, due dirigenti scolastici sulla stessa scuola nel medesimo arco temporale, né possono essere revocati retroattivamente gli atti nel frattempo emanati in esecuzione di pronunce dell’autorità giudiziaria.

Quanto al tempo intercorso tra la trasmissione dell’ordinanza, avvenuta da parte dell’Avvocatura dello Stato il 5.9.2024, e la sua esecuzione del 18.9.2024, l’amministrazione ha rappresentato che esso corrisponde al tempo tecnico necessario per organizzare lo scambio e raccordare l’attività procedimentale dei due Uffici. La decorrenza al 23.9.2024 ha poi consentito le operazioni di notifica, la raccolta della documentazione e la conclusione delle attività in corso presso le sedi di provenienza, limitando il rischio di disservizi.

Alla luce di tali precisazioni, la Sezione ha ritenuto superati i dubbi sulla legittimità dell’operato, riconducendo lo sfasamento temporale ai tempi tecnici dell’amministrazione e alla necessità di conciliare l’esecuzione della pronuncia del giudice ordinario con l’efficacia e l’efficienza dell’azione dirigenziale, evitando fratture e discontinuità nell’attività amministrativa. Ha quindi ammesso il decreto al visto e alla conseguente registrazione, disponendo la pubblicazione della pronuncia sul sito istituzionale dell’Ufficio regionale scolastico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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