Riliquidazione pensione militare sistema misto aliquota 2,44% sotto 15 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 190 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, lett. a), legge n. 335/1995, in favore del personale militare che al 31 dicembre 1995 vanti un’anzianità utile inferiore a 15 anni, va determinata applicando l’aliquota annua del 2,44% per ogni anno di servizio maturato alla predetta data. Il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 12/QM/2021 estende a tale categoria il criterio già fissato dalla Sezioni riunite n. 1/QM/2021. Il giudice di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, riconosca la riliquidazione secondo tale coefficiente non incorre in vizio di ultrapetizione, poiché la domanda di applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 esprime un petitum sostanziale di ricalcolo del trattamento.
Il Fatto
Un ex militare, già collocato in congedo per inabilità fisica, ha chiesto il ricalcolo della pensione liquidata con il sistema misto. L’INPS aveva applicato il coefficiente del 35% previsto dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, destinato al personale civile, anziché il più favorevole 44% dell’art. 54 del medesimo decreto, riservato ai militari. L’interessato aveva maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità utile inferiore a 15 anni.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con la sentenza n. 202/2021, ha respinto il ricorso, ritenendo il principio delle Sezioni riunite applicabile solo ai militari con anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni alla data di riferimento. L’ex militare ha proposto appello, censurando la decisione per violazione e falsa applicazione della normativa pensionistica e invocando la lettura estensiva successivamente offerta dalla giurisprudenza contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce il percorso nomofilattico della Corte. Le Sezioni riunite n. 1/QM/2021 hanno enunciato il principio secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto in favore del personale militare cessato con oltre 20 anni di anzianità, che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i 15 e i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla data, con il coefficiente annuo del 2,44%. L’aliquota è stata ricavata “mettendo a denominatore” il numero di anni fissato dalla normativa per l’assoggettamento al calcolo misto, ossia 18 meno un giorno, con arrotondamento al millesimo del rapporto tra 44 e 17,997.
Con la successiva pronuncia n. 12/QM/2021 le Sezioni riunite hanno esteso il medesimo trattamento al personale militare cessato con anzianità superiore a 20 anni che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni. La Sezione rileva che la giurisprudenza contabile si è consolidata in senso conforme a tale ultimo arresto, richiamando numerose decisioni delle sezioni d’appello.
Nel caso di specie l’appellante ha maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore a 15 anni, sicché trova applicazione il principio della sentenza n. 12/QM/2021. La Corte respinge la pretesa dell’Istituto di integrale rigetto del gravame.
La Sezione affronta quindi l’eccezione di ultrapetizione. Osserva che il ricorso, pur imperniato sull’applicazione del coefficiente dell’art. 54, costituiva espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione. La statuizione conforme al principio nomofilattico non eccede pertanto la domanda.
La sentenza impugnata è riformata con riconoscimento del diritto alla riliquidazione sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, con coefficiente annuo del 2,44%. Sui ratei arretrati spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.. Le spese sono integralmente compensate per entrambi i gradi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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