Estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo la pronuncia della Corte costituzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 67 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Cessata la sospensione del giudizio per effetto della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità prospettate, la parte che intenda proseguire il giudizio deve depositare istanza di riassunzione nel termine perentorio di tre mesi, ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c. Il mancato deposito dell’istanza nel termine determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c. La declaratoria di estinzione consegue automaticamente alla scadenza del termine, senza necessità di ulteriore impulso delle parti. Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, secondo l’art. 111, comma 8, c.g.c.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti al ruolo dei Funzionari e Dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, oggi Funzionari a sviluppo dirigenziale, avevano chiesto l’accertamento del diritto al riscatto a titolo gratuito, ai fini stipendiali e pensionistici, della durata legale del corso di laurea richiesto per la partecipazione al concorso di accesso.
Nel corso del giudizio il Giudice delle pensioni aveva prospettato questioni di legittimità costituzionale, già sollevate dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia con ordinanza n. 1048/2021, e aveva disposto la sospensione del processo con ordinanza n. 27/2022 del 19.05.2022, fissando il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale per la prosecuzione. Sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 270/2022, pubblicata sulla G.U. del 30.12.2022, e non risultando depositata istanza di riassunzione, il Giudice ha fissato l’udienza del 18.04.2024. All’udienza nessuno è comparso.
La Motivazione della Corte
La questione è di natura strettamente processuale e riguarda gli effetti della mancata prosecuzione del giudizio dopo la cessazione della causa di sospensione. Il Giudice ha verificato che le questioni prospettate erano state effettivamente vagliate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 270, pubblicata sulla G.U. del 30.12.2022, con la conseguenza che la causa di sospensione doveva ritenersi cessata a far data da quella pubblicazione.
Da tale momento decorre il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 107, comma 1, c.g.c. per il deposito dell’istanza di prosecuzione. Il Giudice ha accertato che nessuna delle parti ha presentato l’istanza entro il termine, sicché il giudizio non poteva che essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c.
Il percorso argomentativo è lineare e non richiede valutazioni di merito sul diritto al riscatto: la decadenza dall’onere di riassunzione assorbe ogni altra questione e preclude l’esame della domanda. La fissazione dell’udienza con decreto non ha riaperto il termine, essendo questo già spirato alla data del provvedimento di fissazione.
Quanto alle spese, il Giudice ha applicato l’art. 111, comma 8, c.g.c., lasciandole a carico delle parti che le hanno sostenute, con compensazione. La declaratoria di estinzione produce quindi l’effetto di chiudere il giudizio senza pronuncia sulla pretesa sostanziale, che resta azionabile solo attraverso una nuova iniziativa processuale, ove non incida il giudicato formatosi sull’estinzione.
Nota della Redazione
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