Irregolarità formale del conto giudiziale per violazione dell’annualità senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 70 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio di annualità della gestione contabile rende il conto giudiziale irregolare sul piano formale, anche quando la compilazione secondo un criterio di pura cassa non abbia prodotto alcun detrimento per l’ente. La declaratoria di irregolarità non è tuttavia automaticamente produttiva di addebito: ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c., il Collegio che non pronuncia discarico dichiara l’irregolarità della gestione contabile, ma il conto irregolare non implica necessariamente la condanna dell’agente. In assenza di ammanchi, perdite o sottrazioni, l’agente contabile va pertanto discaricato ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 1038/1933.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dell’anticipazione per piccole spese dell’esercizio 2018 resa dall’economo del Comune di Andorno Micca. La relazione istruttoria aveva proposto l’approvazione del conto con discarico dell’agente, rilevando riscossioni e corrispondente versamento in tesoreria, senza ammanchi.

La Procura contabile ha espresso parere negativo, rilevando che il conto, pur riferito al 2018, esponeva la gestione del quarto trimestre 2017 e dei primi tre trimestri 2018, rinviando al conto successivo il quarto trimestre. Da qui la contestazione della violazione del principio di annualità e l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147 c.g.c.

La Motivazione della Corte

La Sezione accerta, in virtù dell’istruttoria e degli apporti documentali dell’economo, l’effettivo pareggio della gestione, nonostante le peculiarità di compilazione del conto. Ne deduce l’assenza di elementi idonei a liquidare un debito a carico dell’agente, corrispondenti a perdite o sottrazioni, e quindi la mancanza di profili di responsabilità.

Il Collegio ritiene tuttavia di dover pronunciare la dichiarazione di irregolarità, seppur formale, del conto. Rimarca la mancanza di qualsiasi automatismo tra declaratoria di irregolarità e discarico, già affermata dalla giurisprudenza contabile (Sez. giur. Molise n. 38/2012, n. 42/2015 e n. 66/2017, con riferimento al previgente art. 30, comma 2, r.d. n. 1038/1933).

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 149, comma 3, c.g.c.: quando non pronuncia discarico, il Collegio condanna alla restituzione delle somme mancanti, alla alienazione della cauzione, ovvero dichiara l’irregolarità della gestione contabile. Da ciò si evince che la pronuncia di irregolarità non comporta necessariamente addebito, e che il conto irregolare non implica la condanna dell’agente, il quale può essere discaricato ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 1038/1933 (Sez. giur. Calabria n. 274/2021; Sez. giur. Marche n. 15/2022).

Nel merito, la condotta dell’economo, pur ispirata a prassi invalse e approvate dai revisori, contrasta con il principio di annualità (Principio contabile generale n. 1, All.to 1 alla legge n. 196/2009) e con l’art. 17 del Regolamento comunale di economato. La gestione economale è gestione per cassa: quanto non speso a fine esercizio va restituito, non essendo consentita la formazione di residui né pagamenti su impegni di esercizi pregressi, ai sensi dell’art. 153, comma 7, TUEL (Sez. giur. Calabria n. 71/2019 e n. 381/2019; Sez. giur. Molise n. 60/2021).

La violazione del principio di annualità, a salvaguardia del buon andamento ex art. 97, secondo comma, Cost., se non ha prodotto concreto detrimento, si risolve di per sé in un impedimento alla pronuncia di regolarità formale (sentenze di questa Sezione n. 140 e n. 141/2023; n. 14 e n. 15/2024). Il Collegio dichiara quindi l’irregolarità del conto e il discarico dell’agente, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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