Frazionamento artificioso dell’appalto e danno alla concorrenza (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 10 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il frazionamento artificioso di un appalto unitario, realizzato sottraendo dal computo metrico opere essenziali e prive di autonomia funzionale al solo fine di mantenere l’importo dei lavori al di sotto della soglia che impone la procedura aperta, integra la violazione del divieto di frazionamento elusivo delle norme sulla scelta del contraente. La condotta del responsabile unico del procedimento che orienti la progettazione verso tale risultato e adotti la conseguente determinazione a contrarre è connotata da dolo, essendo il RUP consapevole dell’aggiramento della soglia e del probabile pregiudizio alla concorrenza. Il danno erariale da alterazione del principio concorrenziale è quantificabile in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., per differenza tra il ribasso medio di mercato e quello irrisorio praticato dall’aggiudicatario, sui soli ratei non prescritti.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il responsabile del servizio tecnico di un Comune, nella veste di RUP, per il danno erariale derivante dall’affidamento dei lavori di realizzazione di un polo scolastico intercomunale. L’istruttoria traeva origine da un articolo di stampa relativo a un’inchiesta penale su gare d’appalto pilotate nella provincia di Isernia.

La gara era stata aggiudicata con procedura negoziata senza bando a un’impresa che aveva offerto un ribasso dello 0,299%. La Procura contestava l’artificioso frazionamento dell’intervento, avvenuto escludendo dal computo metrico la tinteggiatura interna e le opere esterne, per restare sotto la soglia del milione di euro, e chiedeva la condanna al pagamento di 11.061,05 euro. Il convenuto eccepiva la prescrizione parziale e contestava la sussistenza degli elementi della responsabilità.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione. Ai mandati indicati dalla difesa seguono altri due pagamenti in favore dell’aggiudicataria, che sommati al primo compongono l’importo di 55.948,66 euro considerato dall’attore. Il termine quinquennale di cui all’art. 1 legge n. 20/1994 non è dunque decorso.

Nel merito, la Corte ricostruisce la vicenda osservando come il progetto originario fosse unitario e come esso sia stato prima revocato per i rilievi della Regione Molise, poi rimodulato. La determinazione n. 92 del 4 dicembre 2013, adottata dal convenuto, ha richiamato la delibera giuntale ma non ha tenuto conto della direttiva sul calcolo del valore dell’appalto. In particolare, sono state rimosse dal computo metrico le opere di tinteggiatura interna, per un importo di 18.747,49 euro, così da collocare la base d’asta a 999.730,89 euro, appena sotto la soglia.

Il Collegio qualifica la tinteggiatura interna come fase di finitura priva di autonomia funzionale rispetto alla costruzione dell’edificio, richiamando l’art. 128, comma 7, d.lgs. n. 163/2006. L’esclusione non realizza un lotto funzionale, ma un espediente diretto a eludere le norme sulla scelta del contraente, in violazione del divieto di frazionamento di cui all’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 163/2006.

Il convenuto ha inoltre invitato le stesse undici imprese della procedura revocata, senza motivazione, con soli tre ribassi irrisori, violando il principio di rotazione di cui all’art. 57, comma 6, d.lgs. n. 163/2006. La condotta è qualificata come dolosa: il RUP era consapevole dell’illegittimo aggiramento della soglia e del danno alla concorrenza, accettandone il rischio.

Il danno è quantificato con il criterio differenziale tra il ribasso medio nazionale del 17,2% e quello praticato dello 0,299%, applicato ai soli due mandati non prescritti, pari a 48.166,34 euro. La Corte esclude dal computo il mandato di 7.926,34 euro, emesso in favore di altro creditore per opere estranee alla gara. Il pregiudizio è così equitativamente determinato in 8.140,59 euro, in parziale accoglimento della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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