Responsabilità erariale dell’esercente accreditato per uso fraudolento del bonus cultura (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 105 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esercente che si accredita presso il Ministero per l’accettazione del bonus cultura è inserito a pieno titolo nel programma attuativo della misura agevolativa e concorre al perseguimento delle relative finalità pubbliche. Da tale inserimento deriva un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, idoneo a fondare la giurisdizione della Corte dei conti, indipendentemente dalla natura privatistica del soggetto e dall’assenza di un rapporto autoritativo o di un contributo pubblico erogato a fondo perduto. La fraudolenta validazione e rendicontazione dei voucher, mediante attestazione di cessioni non consentite o non avvenute, integra responsabilità erariale per il danno da indebito rimborso. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’occultamento doloso del danno è in re ipsa e la prescrizione decorre dalla scoperta, non dalla singola transazione.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia ha citato in giudizio una società di cartoleria, il suo amministratore e un socio, chiedendo la condanna solidale al risarcimento in favore del Ministero della Cultura. Oggetto della domanda erano i rimborsi ottenuti nel 2017 a titolo di controvalore di 44 voucher del bonus cultura, asseritamente validati e fatturati in modo illecito.
Secondo l’accusa, l’esercente aveva rendicontato cessioni di libri mai avvenute, aveva accettato buoni da soggetti non titolari, aveva ceduto merce estranea alle categorie ammesse e aveva convertito taluni voucher da elettronici in cartacei. La difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione, la mancanza di legittimazione passiva, la pendenza di un giudizio civile e la prescrizione, contestando nel merito la sussistenza del dolo e del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, richiamando un proprio precedente su vicenda analoga e la giurisprudenza contabile consolidata. Il rapporto di servizio può derivare anche dal fatto di investire un soggetto, estraneo all’amministrazione, del compito di realizzare un programma pubblico, senza che rilevi la natura giuridica dello strumento né quella del destinatario. Assume rilievo, nel caso concreto, lo sviamento dalle finalità pubbliche perseguite dal legislatore, realizzato attraverso esercenti regolarmente accreditati.
È irrilevante, osserva la Corte, la natura privatistica della società e la circostanza che essa non abbia ricevuto un fondo o una sovvenzione, essendosi limitata a conseguire i corrispettivi mediante rimborso su presentazione di fattura. Ciò che conta è la condotta fraudolenta senza la quale le risorse destinate alla promozione culturale non sarebbero state erogate. Le stesse considerazioni travolgono l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Quanto alla pendenza del giudizio civile, il Collegio ribadisce il principio di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello civile, anche con riguardo alla valutazione del materiale probatorio acquisito in altra sede. Sulla prescrizione, richiamata la giurisprudenza contabile, la Corte afferma che in caso di indebito ottenimento di agevolazioni mediante dichiarazioni non veritiere l’occultamento doloso è in re ipsa: il termine decorre dalla scoperta del danno, coincidente con la trasmissione della notitia damni, e comunque gli inviti a dedurre risultano tempestivi.
Nel merito, ricostruita la cornice normativa dell’art. 1, comma 979, della legge n. 208/2015 e del d.P.C.M. n. 187/2016, la Corte ritiene provata una condotta gravemente fraudolenta, emergente dalle dichiarazioni dei titolari dei voucher e dai riscontri fiscali. Il sistema contestato ha svilito le finalità pubbliche della misura, essendo volto a procurare crediti indistinti verso lo Stato. L’assoluzione in primo grado dell’amministratore non scrimina, per l’autonomia del giudizio contabile e l’avvenuta impugnazione della sentenza penale.
Sul quantum, il Collegio conferma la rideterminazione operata dal pubblico ministero in 8.534,77 euro, dissentendo dalle conclusioni del giudice civile e ritenendo provati anche i tredici bonus stralciati da quel computo. I convenuti sono condannati in solido, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva imputazione delle somme eventualmente recuperate in esecuzione della sentenza civile.
Nota della Redazione
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